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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1922 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riporta il principio applicabile a una donazione con riserva di usufrutto ai sensi dell'art. 796 c.c., nella quale il donante riserva a sé l'usufrutto e, dopo la propria morte, lo attribuisce a un terzo. L'attribuzione al terzo è sottoposta alla condizione sospensiva della sua sopravvivenza al donante; il testo non identifica le parti, l'atto impugnato né le specifiche doglianze.

La decisione

La liberalità in favore del terzo produce effetti solo quando si verifica la premorienza del donante rispetto al beneficiario. L'imposta proporzionale sulle donazioni è quindi riscossa dopo l'avveramento della condizione e calcolata sulla base imponibile determinata alla data in cui il negozio diviene efficace. In sede di registrazione, finché la condizione sospensiva non si è verificata, si applica invece l'imposta di registro in misura fissa. Il testo non specifica il giudice, il grado del giudizio, le statuizioni sulle spese o l'esito formale del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 796 del codice civile

    Consente al donante di riservare l'usufrutto a sé e, dopo la propria morte, a un terzo; l'attribuzione al terzo, nella fattispecie descritta, è differita e condizionata alla sua sopravvivenza al donante.

  • Art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), applicabile all'imposta sulle donazioni per rinvio dell'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Ma poiché il negozio in parola è ancora sottoposto alla condizione sospensiva esso sarà assoggettato, in sede di registrazione, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27 del TUR.

    Finché la condizione sospensiva non si avvera, l'atto è registrato con imposta fissa; l'imposta proporzionale relativa alla donazione si riscuote dopo l'avveramento della condizione.

  • Art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La disposizione rende applicabile all'imposta sulle donazioni la regola dell'art. 27 del TUR relativa agli atti sottoposti a condizione sospensiva.

  • Art. 43, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    l'imposta proporzionale ad esso relativa viene riscossa dopo l'avveramento dell'evento dedotto in condizione, e deve essere applicata su base imponibile determinata con riferimento alla data in cui, a seguito di detto avveramento, il negozio diventa realmente efficace (art. 43, comma 1, lett. A), del d.P.R. n. 131 del 1986) ed effettivamente costitutivo del diritto reale parziario donato

    La base imponibile va determinata con riferimento al momento in cui, avveratasi la condizione, il negozio diventa efficace e costituisce il diritto reale attribuito.

Massime di principio

  • Se una donazione con riserva di usufrutto attribuisce al terzo il godimento solo dopo la morte del donante, l'attribuzione è differita e subordinata alla sopravvivenza del beneficiario al donante.
  • Prima dell'avveramento della condizione sospensiva, l'atto è assoggettato a imposta di registro in misura fissa; l'imposta proporzionale sulla donazione è dovuta dopo l'avveramento.
  • Quando la condizione si verifica, la base imponibile va riferita alla data in cui il negozio diviene effettivamente efficace.

Testo integrale

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