Cassazione Civile, Ordinanza n. 34093/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. I motivi di ricorso erano due: 1) si deduceva che il provvedimento di liquidazione non era mai stato notificato o comunicato al ricorrente e che, quindi, non vi sarebbe stata prova della conoscenza effettiva del decreto né della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio competente della Procura; 2) si contestava che il Tribunale avesse trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del tribunale civile. La censura sostanziale era dunque diretta a negare la decorrenza del termine di impugnazione e, conseguentemente, la tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. In ogni caso ha giudicato inammissibili anche nel merito le doglianze: ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la comunicazione del provvedimento poteva dirsi avvenuta anche in forma equipollente, valorizzando l’annotazione "a visto PM" e la conseguente entrata del decreto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile e che le difficoltà organizzative dell’ufficio erano irrilevanti. Poiché l’opposizione era stata proposta circa due anni dopo tale momento, essa era comunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore.
menzionato nel combinato disposto richiamato dalla Corte per descrivere le forme di comunicazione del provvedimento.
richiamato nel combinato disposto relativo alla comunicazione equipollente del provvedimento.
ritenuto applicabile al provvedimento decisorio impugnato come termine lungo di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione quando manchi comunicazione o notificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa, poiché tale requisito è autonomamente necessario per la comprensibilità delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente assolta anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza del contenuto decisorio da parte del destinatario.
- L’annotazione che attesti la presa visione del provvedimento da parte dell’ufficio destinatario può essere sufficiente a fondare la decorrenza del termine breve di impugnazione, salvo prova contraria di una conoscenza successiva non imputabile.
- Le difficoltà organizzative interne di un ufficio pubblico non impediscono, di per sé, che il provvedimento sia considerato entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario e non valgono a escludere la tardività dell’opposizione.
- In difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento a contenuto decisorio, opera comunque il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti giurisdizionali decisori.
- Quando l’impugnazione è proposta oltre i termini applicabili, il ricorso va dichiarato inammissibile; inoltre, per i ricorsi proposti dalla Procura della Repubblica, non segue condanna alle spese processuali, ma può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato.
- Contratti
- Processo civile
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