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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05634/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish, riqualificando il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando la pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico: non indicava specificamente le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a sostegno della censura, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p.; tale violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, già operata dal giudice di appello, senza svolgere ulteriori approfondimenti sul merito della qualificazione.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

    L'atto di impugnazione, anche in cassazione, deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni giuridiche e dei fatti posti a base della censura; la genericità integra violazione della norma.

  • art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, è applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: non è sufficiente una doglianza assertiva o meramente generica sul trattamento sanzionatorio.
  • La mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del motivo integra una violazione dell'art. 581 c.p.p. e determina l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si può escludere la colpa del ricorrente nella sua proposizione, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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