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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22896/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava sei profili: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo rispetto ai reati contestati (art. 474 e 648 c.p.), perché l'imputato avrebbe creduto di acquistare semplici imitazioni e non merce contraffatta e sarebbe mancata prova della destinazione alla vendita; 2) presunta modifica della data di consumazione dei reati da parte della Corte d'appello, con richiamo a nullità processuali (art. 521 e 522 c.p.p.); 3) violazione di legge per non aver dichiarato l'estinzione per prescrizione di tutti i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) in assenza di certezza sulle date di commissione; 4) mancata riduzione della pena pecuniaria dopo la riforma della pena detentiva conseguente alla declaratoria di prescrizione di alcuni capi; 5) vizio di motivazione sulla confisca di computer e cellulare, ritenuti pertinenti/strumentali ai reati; 6) affermazione della prescrizione anche rispetto a tutti i reati di ricettazione residui.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il secondo e il terzo sono stati rigettati come infondati (la Corte ha ritenuto non sussistere modifica lesiva del capo di imputazione e ha confermato la datazione degli invii fino al 10/05/2015). Il quarto motivo è stato accolto nella parte in cui la Corte d'appello non ha ridotto la sanzione pecuniaria dopo la rideterminazione della pena detentiva. Il quinto motivo (confisca) è stato rigettato: la confisca del computer e del cellulare è stata ritenuta obbligatoria e adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 474-bis c.p. Il sesto motivo è stato accolto: i reati di ricettazione residui sono ormai estinti per prescrizione (tenuto conto del termine decennale e della sospensione Covid di 50 giorni). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili già pronunciate (art. 578 c.p.p.) e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Rolex Italia S.p.A., liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Disciplina il reato di ricettazione; la Corte valuta l'elemento soggettivo (consapevolezza e finalità di lucro/destinazione alla vendita) sulla base degli elementi probatori raccolti (partita IVA, pluralità di orologi e accessori, annunci online, destinatario delle spedizioni).

  • art. 474 cod. pen.

    Norma relativa ai delitti connessi alla circolazione di prodotti con segni falsi; qui riferita ai fatti relativi agli orologi contraffatti oggetto dell'imputazione.

  • art. 474-bis cod. pen.

    «nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti».

    Stabilisce la confisca obbligatoria per i reati di cui agli artt. 473 e 474; la Corte l'ha applicata al computer e al cellulare ritenuti utilizzati o destinati alla commissione del reato, anche se il reato è poi dichiarato prescritto.

  • art. 473 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 474 nell'ambito della confisca obbligatoria prevista dall'art. 474-bis.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per Cassazione (lett. b, c, e citate nel ricorso); la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e il merito, rigettando o dichiarando inammissibili i motivi che non contrastavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità processuali; evocata dal ricorrente in relazione alla presunta modifica della data di contestazione, ma la Corte non ha ravvisato nullità.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Collegata alle nullità processuali richiamate dal ricorrente; non accolta dalla Corte per i motivi dedotti.

  • art. 531, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alle statuizioni civili e alla declaratoria di estinzione, la Corte ha comunque confermato le statuizioni civili in base all'art. 578 c.p.p.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Consente la conferma delle statuizioni civili pronunciate in sede penale; la Cassazione ha confermato le pronunce civili del giudizio di merito nonostante l'annullamento agli effetti penali per prescrizione.

  • norme sulla prescrizione (termine decennale e sospensione per emergenza COVID)

    La Corte ha applicato il termine prescrizionale decennale entro il quale è maturata la prescrizione dei reati residui, tenendo conto della sospensione dei termini per 50 giorni correlata all'emergenza COVID; ciò ha portato alla declaratoria di estinzione del reato.

Massime di principio

  • La consumazione del reato di ricettazione può ritenersi perfezionata con l'accordo d'acquisto (anche tramite piattaforma online) e non richiede necessariamente la materialità della consegna: il fermo doganale non esclude la consumazione se l'accordo si è già perfezionato.
  • Elementi indiziari plurimi (partita IVA attiva, pluralità di beni riconducibili a marchi, accessori delle stesse marche, annunci online riferibili all'imputato, indirizzi usati per spedizioni) possono legittimare la conclusione della destinazione alla vendita e l'elemento soggettivo del reato di ricettazione.
  • La confisca prevista dall'art. 474-bis c.p. è obbligatoria quando emergono ragioni di pertinenzialità o strumentalità degli strumenti rispetto ai reati contro la proprietà dei marchi; la prescrizione del reato non esclude l'operatività della confisca se la norma la prevede come obbligatoria e risulta adeguatamente motivata.
  • Se una Corte di merito dichiara estinta per prescrizione parte della pluralità di reati riconosciuti in continuazione interna, la rideterminazione della pena deve comprendere anche la proporzionale riduzione delle pene pecuniarie applicate.
  • In Cassazione i motivi generici che non confrontano punto per punto la motivazione della sentenza di merito rischiano l'inammissibilità: è necessario argomentare specificamente le ragioni per cui la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria.
  • La Corte di Cassazione, quando accerta la prescrizione sopravvenuta dei reati, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, lasciando ferme le statuizioni civili se non sono specificamente censurate.

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