Cassazione Civile, Ordinanza n. 12117/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva stipulato con un intermediario finanziario, poi divenuto Banco BPM, accordi quadro e operazioni in strumenti derivati nel dicembre 2011, deducendo che la banca avesse violato gli obblighi informativi e di profilatura previsti dal t.u.f. e dalla normativa Consob, non avendo acquisito correttamente, tramite questionario MIFID, le informazioni necessarie per valutare adeguatezza e appropriatezza degli investimenti. Il cliente lamentava inoltre che le singole operazioni disposte dalla banca fossero inadeguate per dimensione e scarsa diversificazione e che molti titoli impiegati a supporto delle operazioni derivassero da obbligazioni emesse dalla stessa banca. In primo e secondo grado le domande erano state respinte, sul rilievo che per i derivati non fosse stato reso un servizio di consulenza, che il controllo richiesto fosse soltanto quello di appropriatezza e che il cliente risultasse comunque un investitore esperto, oltre al fatto che le operazioni erano state eseguite anche su disposizioni di un mandatario del cliente. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: ha denunciato nullità o inefficacia per immeritevolezza di varie clausole contrattuali che avrebbero attribuito alla banca l'ultima parola sulle operazioni; ha sostenuto che alcune clausole imponessero consulenza e valutazione di adeguatezza; ha censurato l'interpretazione del contratto quadro; ha dedotto la mancata considerazione della clausola che riservava consulenza e opportunità delle operazioni; ha lamentato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 23 t.u.f. per asserita inversione dell'onere probatorio; ha infine contestato la mancata nuova profilazione e la ritenuta irrilevanza della tardiva acquisizione delle informazioni, sostenendo che la banca dovesse dimostrare di aver correttamente valutato, caso per caso, l'appropriatezza e informato il cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili i primi sette motivi perché, in parte, introducevano questioni di nullità contrattuale non trattate nei giudizi di merito e prive dell'indicazione del relativo percorso processuale, e, in parte, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla qualificazione dei servizi resi come operazioni per le quali era richiesto il solo giudizio di appropriatezza e non di adeguatezza, nonché sulla mancata specifica allegazione delle operazioni per le quali sarebbe mancata la valutazione di appropriatezza. Quanto al terzo e ai motivi successivi, la Corte ha affermato che il ricorso non censurava in modo pertinente il decisum e che non era consentito prospettare in cassazione una diversa lettura di clausole contrattuali o un diverso riparto degli oneri senza misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. È stato inoltre ribadito che l'investitore deve allegare in modo circostanziato quali operazioni siano state eseguite in violazione degli obblighi dell'intermediario. Il ricorso incidentale condizionato della banca è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la tesi dell'immeritevolezza/inefficacia di alcune clausole contrattuali, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per novità o perché non colpivano la ratio decidendi
evocato nel secondo motivo per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale; la censura è stata ritenuta inammissibile
evocato per lamentare indeterminabilità dell'oggetto; il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente al decisum
evocato nell'ambito dell'interpretazione contrattuale senza superare il vaglio di ammissibilità
richiamato a fini ermeneutici, ma senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata
evocato a fini interpretativi; censura inammissibile
evocato a fini interpretativi; censura inammissibile
richiamato per sostenere la nullità delle clausole; la Corte ha escluso l'ammissibilità della questione in cassazione per novità
la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva evidenziato una carenza di allegazione sulle operazioni contestate
richiamato nel ricorso incidentale, dichiarato assorbito
evocato come norma sugli obblighi informativi dell'intermediario, ma le censure sono state respinte per inammissibilità o mancato confronto con la ratio decidendi
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nei servizi di investimento; la Corte ha osservato che l'investitore deve allegare specificamente l'inadempimento
art. 39 reg. Consob n. 16190/2007
norma che disciplina l'acquisizione delle informazioni per consulenza e gestione di portafogli; la Corte ha distinto tale ipotesi da quella concreta, in cui era stata esclusa la consulenza
art. 40 reg. Consob n. 16190/2007
norma sul giudizio di adeguatezza; ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta perché la Corte di merito aveva escluso la consulenza e applicato il solo giudizio di appropriatezza
art. 41 reg. Consob n. 16190/2007
richiamato per affermare che, nei servizi di investimento diversi da consulenza e gestione, l'intermediario deve richiedere informazioni su conoscenza ed esperienza e formulare il giudizio di appropriatezza
art. 42 reg. Consob n. 16190/2007
richiamato come base del giudizio di appropriatezza per gli altri servizi di investimento, basato sul livello di esperienza e conoscenza del cliente
art. 42.a dei contratti
clausola richiamata dal ricorrente per sostenere che la banca avesse assunto consulenza e ultima parola sulle operazioni; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto alla ratio decidendi
art. 42.a.2 dei contratti
clausola richiamata dal ricorrente per dedurre obblighi di consulenza, adeguatezza e opportunità; la Corte ha escluso che essa colpisse la motivazione della sentenza impugnata
art. 42.b dei contratti
clausola invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità e agli obblighi della banca; il motivo è stato respinto/inammissibile
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la deduzione di questioni nuove, specie quando si invochi la nullità di clausole contrattuali non trattate nei gradi di merito e non sia indicato specificamente in quale atto del giudizio precedente esse siano state sollevate.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità non consente di introdurre in cassazione una questione che richieda accertamenti di fatto mai svolti dal giudice di merito.
- Nel contenzioso sui servizi di investimento occorre distinguere tra consulenza/gestione e altri servizi: solo nel primo caso opera il giudizio di adeguatezza, mentre negli altri casi l'intermediario deve effettuare il giudizio di appropriatezza.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che si limitino a proporre una diversa lettura delle clausole o norme, senza confrontarsi con la motivazione decisiva, sono inammissibili.
- Chi agisce per responsabilità dell'intermediario deve allegare in modo specifico quali operazioni siano state eseguite in violazione degli obblighi informativi o di valutazione; non è sufficiente una contestazione generica dell'operatività complessiva.
- La deduzione di violazione dell'onere della prova non è ammissibile se il giudice di merito non ha operato un'inversione probatoria, ma ha invece fondato il rigetto sulla carenza di allegazione o sulla mancata specificazione delle operazioni contestate.
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