Cassazione Penale, Sentenza n. 35259/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di tentato omicidio commesso il 4 marzo 2018; il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 533 c.p.p. per l'uso probatorio delle dichiarazioni rese in indagine dalla persona offesa e poi ritrattate (presunta violazione del principio del superamento del dubbio ragionevole); (2) vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante della provocazione; (3) violazione di legge perché la Corte territoriale avrebbe imposto un criterio di "necessaria proporzione" non previsto dalla norma sulle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi. Ha osservato che, sebbene le dichiarazioni rese in indagini e non confermate in dibattimento non possano costituire prova positiva salvo il procedimento acquisitivo previsto dall'art. 500 c.p.p., nell'ipotesi concreta la sentenza di merito si fondava su un quadro probatorio convergente (intercettazioni, tabulati telefonici, testimonianze oculari, primo riconoscimento della vittima, reperibilità/assenza dell'imputato) tale da rendere irrilevante l'errore formale segnalato. Sui motivi relativi alla provocazione la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: l'attenuante non è riconoscibile quando la reazione dell'imputato è determinata da precedenti comportamenti ingiusti dell'agente o da provocazioni reciproche. In conseguenza, il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La circostanza aggravante richiamata è stata esclusa in primo grado; la Corte ne prende atto nella ricostruzione delle circostanze giudicate.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio del superamento del dubbio ragionevole: la Cassazione rileva che la doglianza è genericamente formulata e che, comunque, l'eventuale errore non ha inciso sull'esito dato l'ampio quadro probatorio a carico.
art. 500 c.p.p. (commi 2, 4 e 5)
Principio ricordato dalla Corte: le dichiarazioni rese in sede di indagine e non confermate in dibattimento non possono essere valutate positivamente per affermare la responsabilità, salvo il procedimento acquisitivo previsto dai commi 4-5 (verifica di violenza/minacce/induzioni) che ne consente l'acquisizione.
La Corte menziona la possibilità di rettifica ex officio per errori di diritto non decisivi sul dispositivo, ma ciò non ha mutato l'esito del ricorso nel caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 21899 del 27.2.2024)
Richiamato il principio secondo cui l'attenuante della provocazione non può essere riconosciuta quando il fatto apparente della vittima sia frutto di un precedente comportamento ingiusto dell'agente o di provocazioni reciproche.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in sede di indagine e poi ritrattate in dibattimento non possono di regola essere utilizzate "in positivo" per fondare la condanna, a meno che non siano state acquisite secondo la procedura speciale di cui all'art. 500 c.p.p. (accertamento di violenza, minacce o induzioni).
- Un vizio di diritto (es. uso non corretto di dichiarazioni di indagine) può risultare ininfluente se i giudici di merito si fondano su un quadro probatorio convergente e abbondante (intercettazioni, tabulati, testimonianze, elementi di localizzazione), per cui la Cassazione può dichiarare il motivo generico o l'errore "inerte" rispetto al risultato.
- La circostanza attenuante della provocazione è esclusa quando la reazione dell'agente è determinata anche da precedenti comportamenti ingiusti dell'agente stesso o da provocazioni reciproche; non è sufficiente una generica contestazione della dinamica senza prova che l'offesa subita fosse ingiusta e tale da giustificare la reazione.
- Per impugnazioni fondate su vizi probatori è necessario che il ricorrente illustri in modo specifico e motivato la decisività dell'elemento probatorio contestato per il giudizio di colpevolezza; censure generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.
- Se si sospetta uso illegittimo di dichiarazioni investigative, il difensore dovrebbe: (a) argomentare la rilevanza decisiva di quelle dichiarazioni; (b) verificare e denunciare l'eventuale mancata apertura del procedimento acquisitivo ex art. 500 c.p.p.; (c) esaminare la consistenza dell'ulteriore quadro probatorio per dimostrare l'errore "non determinante" o, al contrario, la sua rilevanza.
- La Corte applica un approccio di valutazione complessiva delle prove: errori formali non automaticamente comportano annullamento se la responsabilità emerge in modo convergente da diverse fonti probatorie.
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