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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32487/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia assicurativa per il pagamento di rate di alcune polizze stipulate in origine dalla società titolare dell'azienda poi affittata alla resistente. La società affittuaria ha proposto opposizione sostenendo di non essere tenuta a tali pagamenti, mentre l'assicurazione ha affermato che, per effetto dell'affitto d'azienda, la resistente era subentrata nei contratti assicurativi ex art. 2558 c.c. e che i premi non pagati dovevano gravare su di essa. In appello la Corte territoriale ha revocato il decreto ingiuntivo solo in parte, ritenendo che due rate, scadute prima della stipula dell'affitto, fossero divenute debiti dell'azienda ceduta e quindi non richiedibili all'affittuaria, richiamando anche l'art. 1901, comma 3, c.c. La ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 1901, comma 3, c.c., censurando l'erronea individuazione del soggetto passivamente obbligato e sostenendo che la successiva risoluzione dei contratti per decorso del semestre non poteva trasformare in debiti dell'azienda ceduta premi già sorti nell'ambito di contratti a cui l'affittuaria era subentrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che, una volta accertato che i contratti assicurativi erano stati trasferiti all'affittuaria ai sensi dell'art. 2558 c.c. e che la loro cessazione era avvenuta solo successivamente per effetto dell'art. 1901, comma 3, c.c., era erroneo applicare l'art. 2560, comma 2, c.c. per qualificare i premi non pagati come debiti dell'azienda ceduta e sottrarli alla responsabilità dell'affittuaria. Ha richiamato il principio secondo cui il regime dei debiti d'azienda ex art. 2560, comma 2, c.c. opera per i debiti in sé considerati, non quando essi si inseriscono in rapporti contrattuali non ancora esauriti e trasferiti ex art. 2558 c.c. Pertanto la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    nei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda il cessionario o affittuario subentra nei rapporti contrattuali non ancora esauriti; la cessazione successiva dei contratti trasferiti non ne esclude il trasferimento originario.

  • art. 1901, comma 3, c.c.

    se l'assicuratore non agisce per il pagamento o per la risoluzione entro sei mesi dal giorno in cui il premio è dovuto, il contratto si risolve di diritto e l'assicuratore ha diritto solo al premio del periodo in corso e al rimborso delle spese; la semplice diffida stragiudiziale non basta.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta riguarda i debiti in sé considerati e non si applica ai debiti che derivano da rapporti contrattuali non ancora definiti nei quali il cessionario sia subentrato ex art. 2558 c.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nella cessione o nell'affitto d'azienda, i rapporti contrattuali inerenti all'esercizio dell'impresa si trasferiscono al cessionario o affittuario se non ancora esauriti; la successiva estinzione del rapporto non muta retroattivamente la titolarità dei debiti già sorti nel rapporto trasferito.
  • L'art. 2560, comma 2, c.c. si applica ai debiti dell'azienda considerati autonomamente, ma non quando il credito azionato dipende da un contratto trasferito ex art. 2558 c.c. e ancora non esaurito al momento del trasferimento.
  • In tema di assicurazione, il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1901, comma 3, c.c. determina la risoluzione di diritto del contratto se l'assicuratore non agisce in giudizio per la riscossione o per la risoluzione entro tale termine.
  • L'eccezione di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901 c.c. integra un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio dal giudice come eccezione in senso lato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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