Cassazione Civile, Ordinanza n. 18165/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina da una procedura prefallimentare sfociata nella dichiarazione di fallimento di una società, poi revocata dal Tribunale ma nuovamente confermata in appello. La società, ricorrente per cassazione, deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e della regola di valutazione delle prove, assumendo che il fascicolo di secondo grado fosse incompleto per mancanza del fascicolo di parte di primo grado; (2) violazione degli artt. 24 Cost. e 15 l.fall., nonché dei principi di affidamento e buona fede processuale, per avere la Corte d'appello ritenuto non necessaria una nuova audizione del debitore davanti al Tribunale di Frosinone, benché la precedente audizione fosse avvenuta davanti a un diverso tribunale e, nel frattempo, le originarie istanze fossero state rinunciate e fosse intervenuta una nuova istanza di fallimento di altro creditore; (3) analoga censura sotto il profilo degli artt. 99, 112, 342 e 345 c.p.c.; (4) vizio motivazionale per omessa o apparente motivazione sulla sequenza tra procedimento originario, desistenze, competenza dichiarata e nuova istanza; (5) ulteriore vizio motivazionale per non avere considerato che la società non era stata posta in condizione di difendersi sulla nuova istanza di fallimento proposta da SRT. Le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un presupposto fattuale non risultante dagli atti o dalla sentenza impugnata; ha respinto nel merito il secondo e il terzo motivo affermando che, nel procedimento fallimentare instaurato e poi proseguito davanti al tribunale dichiarato competente, non è necessaria una nuova audizione del debitore già sentito dal primo giudice, anche se il fallimento venga poi dichiarato su istanza di un creditore diverso, purché il debitore sia stato regolarmente convocato e abbia potuto difendersi; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché non decisivi o non specificamente riferiti a un fatto materiale omesso. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé nullità della sentenza di appello; può al più rilevare come vizio motivazionale se sia dimostrato che il giudice non abbia acquisito aliunde la conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo.
La parte può farsi rilasciare copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti per dimostrare il contenuto degli atti rilevanti.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la sua violazione nella fattispecie.
Nel testo applicabile ratione temporis, impone che l'imprenditore sia convocato e sentito nella fase prefallimentare; tale esigenza risulta soddisfatta se il debitore è già stato regolarmente ascoltato nel procedimento originariamente instaurato.
Esprime il principio di unitarietà del procedimento fallimentare: dichiarata l'incompetenza, la procedura prosegue dinanzi al tribunale competente con salvezza degli effetti degli atti già compiuti.
Nel regime all'epoca vigente consentiva l'inserimento di ulteriori istanze anche d'ufficio fino alla decisione, escludendo che la desistenza degli originari istanti facesse affidamento certo sull'archiviazione.
Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché priva di decisività rispetto alla questione della nuova audizione.
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stata ravvisata omissione di pronuncia decisiva.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla critica alla sentenza di appello, senza esito favorevole.
Richiamato dalla ricorrente, ma non emerge una violazione idonea a incidere sulla decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel sistema il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, la garanzia del diritto di difesa è rispettata se il debitore è stato regolarmente convocato e sentito nella fase prefallimentare; la prosecuzione del procedimento davanti al tribunale competente non impone, di regola, una nuova audizione già che il procedimento conserva la propria unità.
- La dichiarazione di incompetenza non interrompe il procedimento fallimentare, ma determina la prosecuzione della medesima procedura davanti al giudice competente con salvezza degli atti compiuti.
- La rinuncia di alcuni istanti non esclude, fino alla decisione, la possibilità che il procedimento sia alimentato da ulteriori istanze; pertanto il debitore non può fare affidamento sull'archiviazione della procedura solo sulla base della desistenza dei primi ricorrenti.
- La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non integra automaticamente nullità della sentenza di appello; occorre allegare e dimostrare che il giudice non abbia comunque conosciuto il contenuto degli atti rilevanti.
- Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili quando non individuano un fatto storico decisivo specificamente omesso, ma si risolvono in una mera contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
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