Cassazione Civile, Ordinanza n. 01227/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per circa 23.000 euro in favore dell'istituto di credito poi succeduto da una società veicolo/cessionaria del credito. I debitori contestavano il rapporto di conto corrente dedotto a fondamento dell'ingiunzione, deducendone la nullità e l'illegittimità di alcune poste: commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali e capitalizzazione trimestrale. Contestavano inoltre la validità o efficacia della garanzia fideiussoria prestata da una opponente e degli asseriti avalli cambiari prestati dagli altri due opponenti. In primo grado, dopo CTU contabile, il giudice rigettava integralmente la posizione degli avallanti, accoglieva solo in parte l'opposizione di debitore principale e fideiussore, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque gli opponenti al pagamento di una somma molto superiore a quella ingiunta. In appello, la Corte territoriale rigettava entrambe le domande sulla regolazione del conto corrente, ritenendo da un lato che, rispetto alla domanda della banca, il saldo iniziale di riferimento conducesse all'assenza di credito, e dall'altro che quel criterio non potesse essere utilizzato a favore dei clienti in una domanda di accertamento negativo, perché ciò avrebbe eliso l'onere probatorio del correntista. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il correntista opponente a decreto ingiuntivo non deve produrre una serie continua di estratti conto ma solo dimostrare l'illegittimità delle somme richieste nel periodo contestato, restando sulla banca l'onere di ricostruire correttamente il saldo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la connessione tra titoli di credito e conto corrente, sostenendo che i titoli erano stati emessi a garanzia del ripianamento dell'esposizione e che tale collegamento emergeva dalla mancata contestazione di altre partite; 3) violazione di norme di diritto quanto alla suddetta connessione, assumendo che, negata la prova del rapporto tra titoli e conto, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della garanzia fideiussoria per inesistenza del credito principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di esposizione sommaria dei fatti, poiché il ricorso non consentiva una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha poi osservato che il ricorso era redatto in modo 'assemblato', tramite riproduzione integrale e sequenziale di atti e sentenze senza un adeguato raccordo espositivo. Infine, ha evidenziato che i motivi erano formulati senza specifico riferimento alle norme asseritamente violate, risolvendosi in una critica generica e non vincolata al perimetro del giudizio di cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti di causa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con soccombenza della parte ricorrente, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale, ma una condizione di intelligibilità dell'impugnazione: la Corte deve poter comprendere da sola la vicenda sostanziale e processuale, senza dover integrare il racconto consultando altri atti.
- La redazione del ricorso mediante riproduzione indistinta e integrale di atti processuali e provvedimenti, senza un'autonoma sintesi ragionata e senza raccordo tra i passaggi rilevanti, può determinare inammissibilità per difetto del requisito di sinteticità e chiarezza.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare in modo specifico la norma violata e la censura deve rimanere entro i confini del giudizio a critica vincolata; una critica generica al provvedimento impugnato non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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