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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33237/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro soggetti hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Nel ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 133 c.p., sostenendosi in sostanza l'incongruità della pena concordata e applicata. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta riguardava invece la congruità della pena, non la sua illegalità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta

    La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza proposta riguardava la congruità della pena, ma non la sua illegalità; quindi il motivo era estraneo ai limiti del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure ammissibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a contestazioni sulla mera congruità della pena concordata.
  • La deduzione dell'erronea valutazione dei criteri di commisurazione della pena non è sufficiente se non si traduce nella denuncia di illegalità della pena stessa.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, la Corte può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • La limitazione dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento impone una verifica preliminare rigorosa sulla riconducibilità della doglianza ai casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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