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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40488/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-quinquies Ord. pen. per assistere il figlio minorenne (14 anni) affetto da disturbo dello spettro autistico e attualmente ospite di una struttura per minori. Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la disabilità del minore fosse "non grave" sulla base di una valutazione del 12/06/2019 effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che successivamente (settembre 2023) è stata resa diagnosi di disturbo dello spettro autistico e che, perciò, sarebbe necessaria una nuova valutazione secondo la legge 104/1992 (o l'espletamento di apposita perizia) per accertare la gravità dell'handicap.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la sentenza n. 18/2020 della Corte costituzionale che ha esteso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli affetti da handicap "grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ma ha stabilito espressamente che tale gravità deve essere "ritualmente accertata" secondo le procedure previste dalla legge n. 104/1992. Di conseguenza, un accertamento effettuato in forme diverse (perizia giudiziale o certificazioni non rese dalla commissione prevista dalla legge 104) non soddisfa il requisito. Il Tribunale di Sorveglianza ha legittimamente ritenuto inammissibile l'istanza per assenza dell'accertamento rituale della gravità; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento prevede l'oscuramento dei dati del minore per tutela della riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies Ordinamento penitenziario

    Prevede la detenzione domiciliare speciale; la Corte costituzionale (sent. n.18/2020) ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità nella parte in cui non prevedeva il beneficio per madri di figli con handicap grave accertato secondo la legge 104/1992. Il requisito della "gravità" va interpretato in relazione alla legge n.104/1992 e richiede l'accertamento rituale previsto da quella normativa.

  • legge n. 104/1992, art. 3, comma 3

    Definisce le condizioni di "handicap grave" e stabilisce la procedura e la competenza per l'accertamento. La sentenza impone che la gravità sia "ritualmente accertata" dalla commissione prevista dalla legge affinché possa costituire presupposto per la concessione della misura alternativa.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 18/2020

    Ha esteso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli con handicap "grave" ai sensi della legge 104/1992, ma ha vincolato la concessione all'esistenza di un accertamento formale e rituale della gravità ai sensi della stessa legge, escludendo interpretazioni analogiche o peritale diverse.

  • sentenza n. 350/2003

    Richiamata nel testo come precedente che aveva riguardato l'omessa previsione della detenzione domiciliare ordinaria per genitori di figli con handicap totalmente invalidante; il giudice distingue il precedente dalla sentenza n.18/2020, sottolineando che quest'ultima richiede l'accertamento rituale della gravità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003 (privacy)

    Disposizione richiamata per l'oscuramento dei dati identificativi del minore nella diffusione del provvedimento, a tutela della riservatezza.

Massime di principio

  • Per ottenere la detenzione domiciliare speciale in virtù della responsabilità familiare per un figlio con disabilità, è necessario che la disabilità sia qualificata come "grave" ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n.104/1992 e che tale gravità sia "ritualmente accertata" secondo le procedure previste dalla legge 104; certificazioni non rilasciate dalla commissione prevista dalla legge 104 non sono sufficienti.
  • Il giudice penale non può sostituirsi alla commissione prevista dalla legge 104/1992 e non può validare un accertamento di gravità effettuato mediante perizia giudiziale come equivalente all'accertamento rituale richiesto dalla Corte costituzionale.
  • Se la situazione clinica del minore è cambiata dopo l'ultimo accertamento 104, il percorso corretto è ottenere un nuovo accertamento formale secondo la legge 104 (richiesta alla competente ASL/commissione), prima di proporre o riproporre l'istanza per la detenzione domiciliare speciale.
  • L'assenza dell'accertamento rituale determina l'inammissibilità dell'istanza: pertanto chi intende ottenere il beneficio deve curare preventivamente le procedure amministrative/mediche previste dalla legge 104 e allegare l'esito alla domanda giudiziale.
  • L'accertamento effettuato secondo la legge 104 è impugnabile, offrendo così tutele sia per il beneficiario sia per l'amministrazione, mentre una perizia giudiziale autonoma potrebbe non garantire lo stesso grado di tutela e non essere considerata idonea.

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