Cassazione Penale, Sentenza n. 36880/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Palermo con sentenza dell’11 dicembre 2024 per furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante manomissione del contatore. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 dicembre 2025, riformava la decisione e dichiarava non doversi procedere per difetto di querela: riteneva insussistente l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, poiché l’energia sottratta mediante manomissione del contatore non sarebbe stata più in transito nella rete pubblica e sarebbe già stata nella disponibilità dell’imputata. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e 625, comma 1, n. 7, c.p. Sosteneva che l’aggravante riguarda la destinazione dell’energia elettrica, bene immateriale, al pubblico servizio, e non lo strumento di misurazione né la specifica modalità tecnica della sottrazione; pertanto, il reato era procedibile d’ufficio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Ha ritenuto che ricorresse l’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., contestata per la destinazione della cosa a pubblico servizio: la condotta riguardava la manomissione del contatore relativo a energia destinata a tale servizio. L’aggravante non dipende dal fatto che la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo alla rete o mediante manomissione del contatore, perché rilevano la destinazione dell’energia e delle risorse impiegate per garantirne l’erogazione alla fruizione della generalità dei consociati. Fuori dall’ipotesi di cose esposte alla pubblica fede, il furto così aggravato non è assoggettato alla procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela è dunque annullata e la questione dovrà essere nuovamente esaminata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene “energia”, così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell’ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore.
L’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio può sussistere nel furto di energia elettrica realizzato manomettendo il contatore: è determinante la destinazione funzionale dell’energia e delle risorse che ne assicurano l’erogazione, non la modalità tecnica della sottrazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La Corte accoglie il ricorso proposto per violazione di legge, ravvisando l’erronea esclusione dell’aggravante rilevante ai fini della procedibilità.
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare secondo la disposizione processuale indicata.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio ricorre quando l’energia sottratta è funzionalmente destinata all’erogazione di un servizio fruibile dalla generalità dei consociati; non è necessario che il bene strumentale sia direttamente accessibile al pubblico.
- Ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., la destinazione dell’energia al pubblico servizio permane sia quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, sia quando è realizzata mediante manomissione del contatore. La modalità tecnica della sottrazione non è decisiva.
- Fuori dall’ipotesi del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è procedibile d’ufficio e non è soggetto al regime di procedibilità a querela introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36757/2026 del 20/10/2026
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36801/2026 del 20/10/2026
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36804/2026 del 20/10/2026
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36805/2026 del 20/10/2026
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36807/2026 del 20/10/2026
- Sentenza penale · 20 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36808/2026 del 20/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →