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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07895/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che l'accertamento della destinazione allo spaccio fosse frutto di una lettura non corretta degli elementi acquisiti. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua, logica e coerente con quella di primo grado, fondandosi su elementi quali il quantitativo eccedente l'uso personale, la disponibilità di denaro in assenza di redditi da lavoro e le modalità del controllo in un luogo di spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo incentrato su profili di fatto e di prova riservati al giudice di merito, motivati in modo congruo e non illogico, e ha reputato il secondo motivo sulla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. assolutamente generico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La richiesta di applicazione dell'attenuante è stata ritenuta dedotta in modo generico e comunque incompatibile, nel caso concreto, con la valorizzazione della buona qualità della sostanza e del suo non esiguo valore commerciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su corretti criteri inferenziali.
  • L'accertamento della destinazione di sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunto da una pluralità di indici sintomatici convergenti, tra cui il quantitativo eccedente l'uso personale, la disponibilità di denaro non giustificata da redditi leciti e le circostanze del controllo.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante deve essere specifica e non generica; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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