Cassazione Penale, Ordinanza n. 15282/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo un solo motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. Quanto all'art. 62-bis c.p., il giudice di merito aveva fornito un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio. Quanto all'art. 62, n. 4, c.p., la doglianza è stata giudicata incompatibile con l'orientamento consolidato secondo cui il danno speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, pressoché irrisorio; nel caso concreto l'ingiusto profitto ammontava a 800 euro, importo incompatibile con l'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la sua mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato e che, in relazione all'attenuante del danno di speciale tenuità, l'importo di 800 euro escludeva la ricorrenza del requisito della lievissima entità del pregiudizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica o particolarmente estesa.
L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato non solo in relazione al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione discrezionale.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio di entità estremamente modesta, pressoché irrisoria; un profitto o danno di importo non esiguo esclude la configurabilità del beneficio.
- Ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p. non rileva la sola capacità economica della persona offesa di sopportare il danno, ma la concreta entità del pregiudizio subito.
Come è indicizzato
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