Cassazione Penale, Sentenza n. 26891/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale imposta al ricorrente per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (clan dei Casalesi). Il difensore lamentava: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.; art. 416-bis c.p.) per il periodo successivo al 9 marzo 2007, contestando la attendibilità e la mancata verifica delle dichiarazioni dei collaboratori (Caterino Massimiliano e Zagaria Francesco), la mancata prova di affidamenti in somma urgenza alle società ritenute riconducibili al Capaldo ("Cogecap" e "RCS work"), la scarsa rilevanza economica degli appalti loro attribuiti, la disamina delle intercettazioni ritenute decontestualizzate e la mancata prova di un collegamento tra il ricorrente e la prosecuzione delle attività criminose dopo il 2007. Inoltre si deduceva la mancata sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.) in quanto il ricorrente si era distanziato dalle attività del figlio e del nipote.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur essendo emerso che il Capaldo era stato scarcerato, il ricorrente non ha dimostrato un interesse persistente alla decisione: non ha chiesto nel ricorso la riparazione per l'ingiusta detenzione (domanda che dev'essere promossa personalmente e, se delegata, con procura speciale). La Corte ha quindi ritenuto mancanti i presupposti di ammissibilità dell'impugnazione; non ha condannato il ricorrente alle spese processuali né all'ammenda poiché l'inammissibilità non era imputabile al comportamento della parte.
Norme richiamate
Norma richiamata nella censura di violazione di legge con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte non entra nel merito sostanziale dato che ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse a procedere.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso: la misura cautelare era collegata all'accusa di partecipazione al clan dei Casalesi e alla riqualificazione operata con sentenza citata; la questione della sussistenza dei gravi indizi in relazione a periodi successivi al 2007 era oggetto del gravame.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per contestare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). La Corte non ha valutato nel merito la loro sussistenza poiché ha escluso l'ammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata insieme all'art. 645 c.p.p. per chiarire che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato personalmente alla parte: l'assenza di tale istanza nel ricorso comporta la mancanza di interesse a proseguire l'impugnazione dopo la scarcerazione.
art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato la necessità che la domanda sia espressamente formulata dalla parte (o tramite difensore con procura speciale) per salvare l'ammissibilità dell'impugnazione dopo la cessazione della custodia.
Massime di principio
- Se il soggetto sottoposto a misura cautelare viene scarcerato prima della decisione di cassazione, il ricorso per la misura custodiale può essere comunque ammesso solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale alla pronuncia, tipicamente per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte: deve essere espressamente proposta nel ricorso e, se delegata, accompagnata da procura speciale al difensore; senza ciò il ricorso può risultare inammissibile per mancato interesse.
- Le censure sulla carenza di gravi indizi (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, collegamento società-imputato) attengono al merito cautelare; tuttavia, se manca l'interesse all'impugnazione (per es. per scarcerazione), il giudice di legittimità può non esaminare tali profili sostanziali.
- Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono valutazione di attendibilità e riscontro esterno; la loro mera presenza non garantisce automaticamente la sussistenza di gravi indizi senza elementi di riscontro.
- Quando vi siano sentenze o giudicati cautelari preesistenti che riqualificano la condotta (come citata sentenza), il Tribunale può fondare su tali elementi la conferma della misura per periodi successivi, salvo limiti dettati da archiviazioni o preclusioni proceduralmente intervenute.
- Le questioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.) devono essere adeguatamente motivate dal giudice del riesame; tuttavia la loro verifica in Cassazione richiede che il ricorso sia ammissibile anche sotto il profilo dell'interesse.
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