Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26810/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la revoca della misura di sicurezza (libertà vigilata) disposta dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila sostenendo che il giudice non abbia effettuato un'adeguata valutazione della permanenza della pericolosità sociale di Spagnolo. In particolare si censura che la decisione abbia dato prevalente rilievo al comportamento carcerario, ai rapporti socio-familiari e alla risalente temporalità degli episodi, senza valutare in concreto la gravità dei fatti (tra cui reati per stupefacenti e violazioni in materia di armi), il ruolo apicale e operativo nell'ambito della locale di Ciminà e la vitalità/operatività del clan, nonché la esistenza di giudizi e valutazioni emerse in altri procedimenti (Tribunale di Locri e Corte di cassazione) e la nota della Direzione Distrettuale Antimafia che segnalava la rilevanza criminale del soggetto. Il PG chiede annullamento dell'ordinanza e ritorno del giudizio al Tribunale di sorveglianza per un esame complessivo della attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'annullamento dell'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la cessazione di una misura di sicurezza richiede l'elisione dell'attualità della pericolosità sociale, che deve essere valutata concretamente e complessivamente, tenendo conto non solo del comportamento carcerario e degli elementi favorevoli al reinserimento, ma anche della gravità delle condotte, delle risultanze di altri procedimenti giudiziari e delle valutazioni della DDA. Il Tribunale a quo era perciò carente in ordine a un esame globale e motivato degli elementi che potevano indicare la persistenza del rischio e dunque la revoca è stata annullata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74

    artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990

    I reati di cui agli artt. 73 e 74 riguardano la produzione, il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte rileva che la gravità di tali fatti è un elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale.

  • Codice penale, art. 416-bis

    La partecipazione ad associazione di tipo mafioso costituisce indice particolarmente significativo di pericolosità sociale; la Corte sottolinea che il giudice di merito deve confrontarsi con la vitalità/operatività del fenomeno associativo e con le risultanze processuali che lo riguardano.

  • Codice penale, artt. 133 e 203

    Gli elementi elencati in tali norme servono a determinare la pericolosità sociale e la pena; la Corte richiama che la pericolosità deve essere dedotta dagli elementi specificati in tali articoli e valutata concretamente.

  • Legge n. 663/1986

    La richiamata legge ha eliminato presunzioni di pericolosità sociale, imponendo il necessario accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza della pericolosità prima dell'adozione di misure di sicurezza.

  • Legge n. 199/2010, art. 1

    Riferimento alla normativa che ha disciplinato l'accesso a misure trattamentali o benefici (menzionata in merito all'ammissione del soggetto alla misura), la cui esistenza non esclude la necessità di valutare l'attualità della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di sicurezza personale richiede un accertamento positivo e complessivo dell'assenza dell'attualità della pericolosità sociale, non può basarsi esclusivamente sul buon comportamento carcerario o sui rapporti familiari.
  • In presenza di condanne o di indizi gravi (in particolare per associazione mafiosa o reati gravi come narcotraffico), il giudice deve valutare la gravità delle condotte pregresse, il ruolo svolto nell'organizzazione e la vitalità/operatività del gruppo criminale.
  • Le valutazioni espresse da altre autorità giudiziarie o dalla Direzione Distrettuale Antimafia sono elementi rilevanti ma richiedono un'autonoma verifica da parte del giudice chiamato a decidere la revoca.
  • La sussistenza di procedimenti pendenti, di giudicati parziali o di pronunce che hanno esaminato partecipazione associativa impone di considerare tali risultanze nel bilanciamento tra rischio di recidiva e attestazioni di reinserimento.
  • Il buon andamento trattamentale o l'impegno al reinserimento sono indicatori favorevoli ma non sono di per sé sufficienti; devono essere ponderati insieme agli altri elementi probatori attinenti alla pericolosità attuale.
  • In caso di insufficiente o incompleta motivazione su punti decisivi (es. collegamenti con la criminalità organizzata, ruolo apicale, operatività del clan), la decisione è vulnerabile e la Corte può annullare con rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.