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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36562/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva parzialmente annullato l’ordinanza del GIP di Tivoli del 2 marzo 2026 che aveva applicato all’indagato gli arresti domiciliari, confermando la gravità indiziaria e la misura per la partecipazione a un’associazione per delinquere dedita a truffe ed estorsioni in danno di anziani e per le estorsioni contestate ai capi 14, 20, 23 e 24, ma escludendo la gravità indiziaria per gli altri reati-fine. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 292 c.p.p. e motivazione apparente o illogica sull’attualità delle esigenze cautelari: le condotte si collocavano tra aprile 2022 e marzo 2023, non vi sarebbero stati ulteriori comportamenti indicativi di rischio di recidiva e il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione attestante l’inizio di una stabile attività lavorativa nel luglio 2024 e il conseguente mutamento dello stile di vita. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 629 e 640, comma 2, n. 2, c.p., sostenendo che gli episodi ai capi 14, 20, 23 e 24 avrebbero dovuto essere qualificati come truffa vessatoria, poiché gli agenti non avrebbero rappresentato alle persone offese di poter determinare gli eventi pregiudizievoli prospettati. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con gli elementi concreti indicati dal Tribunale sulla continuità del pericolo e sul ruolo organizzativo dell’indagato, e che il secondo sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle singole condotte non consentita in sede di legittimità cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale: l’associazione aveva continuato a operare e a riorganizzarsi nonostante iniziative repressive e la perquisizione del 17 marzo 2023; l’indagato, almeno dal febbraio 2023, avrebbe svolto funzioni direttive e organizzative, mantenendo collegamenti con il circuito criminoso. Il tempo trascorso dai fatti non escludeva quindi, da solo, l’attualità del pericolo di recidiva; la documentazione lavorativa difensiva era stata implicitamente valutata, ma ritenuta recessiva rispetto al quadro cautelare e al ruolo apicale attribuito all’indagato. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il Tribunale aveva ricostruito le condotte in modo unitario, considerando l’azione coordinata dei telefonisti, che esercitavano pressioni sulle vittime prospettando conseguenze pregiudizievoli per i congiunti, e dei trasfertisti, che si impossessavano dei beni. Le censure difensive proponevano una lettura alternativa dei fatti e non denunciavano specifici travisamenti decisivi, né un errore di sola qualificazione giuridica su fatti non controversi. La Corte ha ribadito che la minaccia può integrare estorsione anche quando il male prospettato non sia realmente nella disponibilità dell’agente, se l’inganno lo faccia apparire dipendente dalla sua volontà; la truffa vessatoria ricorre invece quando il timore riguarda un male non proveniente dall’agente o un ordine dell’autorità falsamente prospettato come altrui. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Nella specie la dimostrata capacità autorigenerativa della compagine delittuosa pur a fronte di iniziative repressive e la persistenza di collegamenti con il circuito criminoso in cui i fatti sono maturati, la disinvolta adesione del ricorrente ad un progetto criminoso di cui aveva integrale consapevolezza, atteso il ruolo dei congiunti Di Natale nel sodalizio, sono elementi indicativi di spiccata intensità del dolo e propensione a delinquere che giustificano la prognosi cautelare rassegnata dal Tribunale.

    La motivazione cautelare sulla prognosi di recidiva è adeguata quando individua elementi concreti relativi alla persistenza dei collegamenti criminali, alla capacità di riorganizzazione del sodalizio e al ruolo e alla consapevolezza dell’indagato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

    Il pericolo di reiterazione può essere attuale anche se le condotte contestate sono risalenti, purché emergano atteggiamenti indicativi di propensione al delitto e persistenti collegamenti con l’ambiente criminale.

  • art. 629 c.p.

    Integra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile, direttamente o indirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suo verificarsi dipende effettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui, per effetto dell'inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se si tratti di un pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cd. vessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo, per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell'erroneo timore di subire un male non proveniente dall'agente o dell'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità, prospettato come non promanante dal predetto.

    La distinzione tra estorsione e truffa vessatoria dipende dalla provenienza apparente del male: è estorsione se il male è presentato come dipendente, anche solo per effetto dell’inganno, dall’agente; è truffa vessatoria se la vittima è indotta all’atto dispositivo dall’erroneo timore di un male non proveniente dall’agente o da un ordine dell’autorità falsamente prospettato.

  • art. 640, comma 2, n. 2, c.p.

    Integra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile, direttamente o indirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suo verificarsi dipende effettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui, per effetto dell'inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se si tratti di un pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cd. vessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo, per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell'erroneo timore di subire un male non proveniente dall'agente o dell'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità, prospettato come non promanante dal predetto.

    La truffa vessatoria ricorre quando la vittima compie l’atto dispositivo per l’erroneo timore di un male che non proviene dall’agente, oppure perché crede di dover eseguire un ordine dell’autorità che non è presentato come proveniente dall’agente.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non coincidono con la prossimità temporale delle condotte contestate: il rischio può essere desunto anche da fatti risalenti, se persistono collegamenti con l’ambiente criminale e atteggiamenti indicativi di propensione al delitto.
  • La prognosi di recidiva non richiede l’individuazione di una specifica occasione criminosa imminente, ma deve fondarsi su elementi concreti relativi alla personalità dell’indagato e alle sue condizioni di vita; può riguardare la possibile commissione di delitti espressivi della professionalità e dell’inserimento criminale già manifestati.
  • La documentazione difensiva sulle mutate condizioni personali o lavorative può ritenersi implicitamente valutata quando la motivazione complessiva espone elementi cautelari contrari e spiega perché essi prevalgano.
  • In sede di ricorso per cassazione in materia cautelare, la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile come questione di diritto quando fatti e modalità della condotta non sono contestati; non può invece essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
  • La minaccia integra estorsione anche se il male prospettato è insussistente, quando, per effetto dell’inganno, venga presentato come dipendente dalla volontà dell’agente; ricorre invece la truffa vessatoria se l’atto dispositivo è determinato dall’erroneo timore di un male non proveniente dall’agente o dall’erronea convinzione di dover eseguire un ordine dell’autorità.
  • Nell’accertamento di condotte realizzate da più soggetti con ruoli coordinati, la distinzione tra estorsione e truffa vessatoria richiede una valutazione unitaria delle condotte partecipative, non limitata a singoli segmenti isolati.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniEstorsioneTruffa
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti economici
IstitutiConcorso di persone

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