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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento 1) del giudizio favorevole n. 3795 (doc.n.1) espresso dal Comitato CCR-VIA Regione Abruzzo in data 6 dicembre 2022 recante proroga del parere V.I.A. n.2727 dell'1 dicembre 2016 (doc. n. 2) per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla Ditta Inerti Mozano; 2) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura, prot. n. DPN-2007-0027771 del 16 ottobre 2007 (doc. n. 3); 3) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. DPN -2012-0006399 del 27 marzo 2012, a firma del Dott. Renato Grimaldi (doc. n. 4); 4) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot. n. 0036298 dell'8 aprile 2021, a firma del Dott. Antonio Maturani (doc. n. 5); 5) della nota prot. n. 2376/1998 dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; 6) della nota prot. n. 2021-0002192 del 3.3.2021 del Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (doc. n. 6); 7) del parere favorevole nell'ambito del procedimento V.Inc.A. espresso dal Comune di Montereale con nota del 7 settembre 2016 prot. n. 6937 (doc. 7) 8) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202300057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio regionale di proroga dell'efficacia di un precedente parere favorevole di VIA relativo alla riapertura e all'ampliamento di una cava, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ambientalista ha impugnato il provvedimento regionale del 6 dicembre 2022 che aveva prorogato il giudizio favorevole di VIA del 2016 relativo al progetto di riapertura e ampliamento di una cava. Ha dedotto, tra l'altro, eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione degli artt. 24 e 28 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che la proroga non avesse considerato le osservazioni delle associazioni ambientaliste e reiterasse vizi dell'originaria VIA; violazione della disciplina sulla valutazione di incidenza, del d.P.R. 357/1997, della direttiva habitat e delle linee guida nazionali, per asserita scadenza o incompetenza dell'autorità che aveva rilasciato la V.Inc.A.; violazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/4/CE per omessa adeguata pubblicità della richiesta di proroga; violazione della normativa sulle attività estrattive nel Parco nazionale e nella ZPS, degli strumenti urbanistici e paesaggistici; nonché tardività della richiesta di proroga, per superamento del termine quinquennale di efficacia della VIA. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse dell'associazione e, quanto alla maggior parte delle censure, l'inammissibilità o irricevibilità perché rivolte contro il contenuto dell'originaria VIA del 2016, già impugnata tardivamente e dichiarata irricevibile dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'associazione, in quanto riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge n. 349/1986 e titolare di legittimazione nella materia ambientale. Ha però dichiarato inammissibili le censure relative ai presunti vizi dell'originario giudizio di VIA, poiché quest'ultimo era ormai inoppugnabile a seguito della declaratoria di tardività pronunciata dal Consiglio di Stato. Il giudice ha chiarito che il procedimento di proroga comporta la verifica dell'assenza di mutamenti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto e, salvo sopravvenienze fattuali rilevanti, non consente di rimettere in discussione le valutazioni tecnico-ambientali dell'atto originario né di introdurre prescrizioni ulteriori o diverse. Il quarto motivo è stato respinto: la proroga, essendo limitata alla verifica della persistenza dei presupposti dell'atto originario, non richiede le medesime forme partecipative della procedura di VIA integrale; nel caso concreto il contraddittorio era comunque stato garantito. Anche il decimo motivo è stato respinto: la richiesta del 17 novembre 2022 è stata ritenuta tempestiva, considerando la sospensione del termine quinquennale derivante dalla pendenza del contenzioso e la proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, inclusiva delle autorizzazioni ambientali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    La possibilità di prorogare il termine di efficacia del provvedimento di VIA su istanza del proponente.

    La proroga è ammessa su istanza del proponente e comporta la verifica della persistenza dei presupposti dell'atto originario, senza riaprire la valutazione di compatibilità ambientale già definita.

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020

    Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [...] conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

    La proroga legale dei termini di validità si applica anche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate e concorre a rendere tempestiva la richiesta di proroga della VIA.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e alle osservazioni nella procedura di VIA, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili in quanto riferite all'atto originario.

  • art. 28, commi 6 e 7, d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai controlli e agli effetti della VIA, ma le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute inammissibili perché rivolte contro il contenuto dell'originario giudizio di VIA.

  • legge n. 349/1986

    Il riconoscimento ministeriale dell'associazione ambientalista ai sensi della legge consente di riconoscerne la legittimazione ad agire in materia ambientale.

Massime di principio

  • La proroga dell'efficacia di un provvedimento di VIA, richiesta dal proponente ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006, costituisce un procedimento limitato alla verifica dell'assenza di mutamenti rilevanti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto; essa non consente, di regola, di rimettere in discussione i vizi propri dell'originaria VIA ormai divenuta inoppugnabile.
  • Nel procedimento di proroga della VIA l'amministrazione non può introdurre prescrizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dell'atto originario, salvo che siano intervenute sopravvenienze fattuali di rilievo.
  • Le censure relative alla localizzazione del progetto, alla valutazione di incidenza, alla compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici e agli altri contenuti sostanziali dell'originaria VIA sono inammissibili se proposte per la prima volta contro l'atto di proroga, quando l'atto originario sia ormai consolidato per tardiva o omessa impugnazione.
  • Il procedimento di proroga della VIA non richiede necessariamente le medesime forme di pubblicità e partecipazione previste per una procedura di valutazione ambientale integrale, purché sia garantito un contraddittorio effettivo e coerente con l'oggetto limitato del procedimento.
  • Ai fini della tempestività della richiesta di proroga, il termine di efficacia della VIA deve essere computato tenendo conto delle sospensioni derivanti dalla pendenza del contenzioso e delle proroghe legali previste dalla normativa emergenziale per le autorizzazioni ambientali.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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