Sentenza n. 318/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1) del giudizio favorevole n. 3795 (doc.n.1) espresso dal Comitato CCR-VIA Regione Abruzzo in data 6 dicembre 2022 recante proroga del parere V.I.A. n.2727 dell'1 dicembre 2016 (doc. n. 2) per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla Ditta Inerti Mozano; 2) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura, prot. n. DPN-2007-0027771 del 16 ottobre 2007 (doc. n. 3); 3) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. DPN -2012-0006399 del 27 marzo 2012, a firma del Dott. Renato Grimaldi (doc. n. 4); 4) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot. n. 0036298 dell'8 aprile 2021, a firma del Dott. Antonio Maturani (doc. n. 5); 5) della nota prot. n. 2376/1998 dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; 6) della nota prot. n. 2021-0002192 del 3.3.2021 del Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (doc. n. 6); 7) del parere favorevole nell'ambito del procedimento V.Inc.A. espresso dal Comune di Montereale con nota del 7 settembre 2016 prot. n. 6937 (doc. 7) 8) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio regionale di proroga dell'efficacia di un precedente parere favorevole di VIA relativo alla riapertura e all'ampliamento di una cava, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ambientalista ha impugnato il provvedimento regionale del 6 dicembre 2022 che aveva prorogato il giudizio favorevole di VIA del 2016 relativo al progetto di riapertura e ampliamento di una cava. Ha dedotto, tra l'altro, eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione degli artt. 24 e 28 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che la proroga non avesse considerato le osservazioni delle associazioni ambientaliste e reiterasse vizi dell'originaria VIA; violazione della disciplina sulla valutazione di incidenza, del d.P.R. 357/1997, della direttiva habitat e delle linee guida nazionali, per asserita scadenza o incompetenza dell'autorità che aveva rilasciato la V.Inc.A.; violazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/4/CE per omessa adeguata pubblicità della richiesta di proroga; violazione della normativa sulle attività estrattive nel Parco nazionale e nella ZPS, degli strumenti urbanistici e paesaggistici; nonché tardività della richiesta di proroga, per superamento del termine quinquennale di efficacia della VIA. La controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse dell'associazione e, quanto alla maggior parte delle censure, l'inammissibilità o irricevibilità perché rivolte contro il contenuto dell'originaria VIA del 2016, già impugnata tardivamente e dichiarata irricevibile dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'associazione, in quanto riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della legge n. 349/1986 e titolare di legittimazione nella materia ambientale. Ha però dichiarato inammissibili le censure relative ai presunti vizi dell'originario giudizio di VIA, poiché quest'ultimo era ormai inoppugnabile a seguito della declaratoria di tardività pronunciata dal Consiglio di Stato. Il giudice ha chiarito che il procedimento di proroga comporta la verifica dell'assenza di mutamenti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto e, salvo sopravvenienze fattuali rilevanti, non consente di rimettere in discussione le valutazioni tecnico-ambientali dell'atto originario né di introdurre prescrizioni ulteriori o diverse. Il quarto motivo è stato respinto: la proroga, essendo limitata alla verifica della persistenza dei presupposti dell'atto originario, non richiede le medesime forme partecipative della procedura di VIA integrale; nel caso concreto il contraddittorio era comunque stato garantito. Anche il decimo motivo è stato respinto: la richiesta del 17 novembre 2022 è stata ritenuta tempestiva, considerando la sospensione del termine quinquennale derivante dalla pendenza del contenzioso e la proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, inclusiva delle autorizzazioni ambientali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006
La possibilità di prorogare il termine di efficacia del provvedimento di VIA su istanza del proponente.
La proroga è ammessa su istanza del proponente e comporta la verifica della persistenza dei presupposti dell'atto originario, senza riaprire la valutazione di compatibilità ambientale già definita.
art. 103, comma 2, d.l. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [...] conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La proroga legale dei termini di validità si applica anche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate e concorre a rendere tempestiva la richiesta di proroga della VIA.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e alle osservazioni nella procedura di VIA, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili in quanto riferite all'atto originario.
art. 28, commi 6 e 7, d.lgs. 152/2006
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai controlli e agli effetti della VIA, ma le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute inammissibili perché rivolte contro il contenuto dell'originario giudizio di VIA.
Il riconoscimento ministeriale dell'associazione ambientalista ai sensi della legge consente di riconoscerne la legittimazione ad agire in materia ambientale.
Massime di principio
- La proroga dell'efficacia di un provvedimento di VIA, richiesta dal proponente ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006, costituisce un procedimento limitato alla verifica dell'assenza di mutamenti rilevanti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto; essa non consente, di regola, di rimettere in discussione i vizi propri dell'originaria VIA ormai divenuta inoppugnabile.
- Nel procedimento di proroga della VIA l'amministrazione non può introdurre prescrizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dell'atto originario, salvo che siano intervenute sopravvenienze fattuali di rilievo.
- Le censure relative alla localizzazione del progetto, alla valutazione di incidenza, alla compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici e agli altri contenuti sostanziali dell'originaria VIA sono inammissibili se proposte per la prima volta contro l'atto di proroga, quando l'atto originario sia ormai consolidato per tardiva o omessa impugnazione.
- Il procedimento di proroga della VIA non richiede necessariamente le medesime forme di pubblicità e partecipazione previste per una procedura di valutazione ambientale integrale, purché sia garantito un contraddittorio effettivo e coerente con l'oggetto limitato del procedimento.
- Ai fini della tempestività della richiesta di proroga, il termine di efficacia della VIA deve essere computato tenendo conto delle sospensioni derivanti dalla pendenza del contenzioso e delle proroghe legali previste dalla normativa emergenziale per le autorizzazioni ambientali.
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