Sentenza del 26/05/2015 n. 459 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - Insussistenza del reddito - Prove documentali - Mancata allegazione - Legittimità accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dal redditometro è rimasta valida. In applicazione dell'inversione dell'onere della prova, il contribuente avrebbe dovuto fornire documentazione inconfutabile per dimostrare l'inesistenza del reddito attribuito oppure la sua provenienza da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La mancata allegazione di tali prove ha reso legittimo l'accertamento dell'Ufficio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento sintetico basato sul redditometro, sostenendo l'insussistenza del maggior reddito presunto o, comunque, che le somme considerate fossero costituite da redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La contestazione non è stata adeguatamente supportata da prove documentali idonee e decisive.
Norme richiamate
Disciplina del redditometro e delle presunzioni legali in materia di accertamento sintetico
In tema di redditometro e di presunzioni legali, l'operato dell'Ufficio può essere posto in discussione dal contribuente, in applicazione del principio di inversione dell'onere probatorio, soltanto per mezzo di inconfutabili mezzi probatori.
Il redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di presumere un determinato livello di reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. Spetta poi al contribuente superare tale presunzione con prove documentali specifiche, puntuali e attendibili.
Principio di inversione dell'onere della prova
Per vincere le presunzioni di maggiore reddito spetta, dunque, al contribuente, mediante idonee prove documentali, dimostrare l'insussistenza del reddito attribuitogli o che lo stesso sia costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Una volta formulata la presunzione basata sul redditometro, il contribuente deve dimostrare concretamente l'erroneità della ricostruzione, l'assenza del reddito presunto oppure la provenienza delle disponibilità da fonti fiscalmente non imponibili o già tassate alla fonte.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento da redditometro, la semplice contestazione o una spiegazione generica non sono normalmente sufficienti: occorre produrre documenti specifici e verificabili.
- Il contribuente deve dimostrare non solo di aver sostenuto le spese contestate, ma anche la loro effettiva provenienza da redditi esenti, già tassati alla fonte, finanziamenti, donazioni, disinvestimenti o altre fonti lecite documentate.
- La prova deve essere contemporanea, coerente e riferibile alle singole disponibilità o spese; dichiarazioni tardive o prive di riscontri possono non superare la presunzione.
- La mancata produzione della documentazione richiesta o l'assenza di prove decisive può comportare la conferma dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
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