Cassazione Penale, Sentenza n. 8327/2022 del 10/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che in parziale riforma aveva dichiarato prescritti alcuni reati, aveva condannato gli imputati per il capo 1) (per il periodo 03/07/2012-30/06/2013) e confermato la condanna per il capo 2) (per Sturaro). Le censure principali riguardano: omissione o insufficiente "motivazione rafforzata" della Corte di appello rispetto all'assoluzione di primo grado; mancata o incompleta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (in particolare mancata nuova audizione del prof. Chenot) in violazione dell'art. 603 c.p.p. e del diritto di difesa/ art. 6 CEDU; errata qualificazione giuridica dei fatti (truffa vs appropriazione indebita) e travisamento della prova; errato computo dei termini di prescrizione (contestazione del periodo di sospensione per COVID-19: 41 vs 50 giorni). Diversi motivi civili attinenti alla riconducibilità delle somme e alla responsabilità a favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: - ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo 1) nei confronti di Carmen e Sturaro e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio, rilevando carenza della "motivazione rafforzata" e la necessità che, in sede di rinvio e dato il rilievo della parte civile, si proceda a valutazione "a cognizione piena" delle doglianze (compresa l'eventuale rinnovazione dell'esame del prof. Chenot se la Corte di appello riterrà le sue dichiarazioni decisive e inattendibili rispetto al giudizio di primo grado); - ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 2) nei confronti di Sturaro perché il reato è estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili; la Corte ha inoltre richiamato e applicato principi di giurisprudenza (Sezioni Unite) sul rapporto tra estinzione per prescrizione e valutazione ai fini civili, nonché sulle regole di rimessione alle Sezioni Unite e di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Forma procedimentale richiamata nell'istruttoria (modalità di svolgimento del processo in quel periodo).
Prevede la rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite quando una sezione non condivide un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite; ha efficacia vincolante per le sezioni semplici su questioni già determinate dalle Sezioni Unite.
Impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei casi di appello del Pubblico Ministero avverso proscioglimento per questioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; la rinnovazione riguarda le sole prove dichiarative ritenute decisive e secondo i criteri di ammissibilità e decisività.
Disciplina l'effetto dell'intervenuta causa estintiva (es. prescrizione) nel corso del giudizio e il principio di economia processuale: la declaratoria immediata della causa estintiva prevale salvo che sia necessario un esame a cognizione piena (es. per le statuizioni civili).
art. 646 c.p. (appropriazione indebita) e art. 640 c.p. (truffa)
Norme sostanziali utilizzate per la qualificazione dei fatti: la Corte richiama la necessità che sussistano gli elementi tipici (altruità della cosa, dolo specifico, raggiro/ artificio) per la configurazione delle fattispecie.
art. 61, comma 1, n. 7 e n. 11 c.p.
Circostanze aggravanti (danno di rilevante gravità e abuso di relazioni di prestazione d'opera): la Corte richiama la giurisprudenza su come vanno valutate, in particolare nel reato continuato.
Norme richiamate dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) sul rapporto tra valutazione penale e civile quando sopravviene una causa estintiva e sull'individuazione del giudice di rinvio per le questioni civili.
art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Principio del giusto processo e diritto alla difesa: la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU che obbliga la rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive quando il gravame si fonda su diversa valutazione delle stesse.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e successive Sezioni Unite (es. Pavan, Tettamanti, Cremonini)
Principi di giurisprudenza consolidata sulla prevalenza, in presenza di parte civile, dell'esame a cognizione piena e della possibile assoluzione nel merito rispetto alla immediata declaratoria di prescrizione; indicazioni su quando rinviare e sulle conseguenze civili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 2021
Rilevanza costituzionale nell'aver dichiarato l'illegittimità di parte della disciplina sulla sospensione della prescrizione durante l'emergenza COVID-19, utile al corretto calcolo dei termini di prescrizione.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma in peius un'assoluzione fondata sulla valutazione di dichiarazioni testimoniali decisive, in linea di principio deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (art. 603 c.p.p.) salvo che la prova sia stata travisata o sostituita da documenti insuscettibili di nuova audizione.
- Quando sopravviene la prescrizione mentre si procede anche agli effetti civili, il giudice d'appello (e la Cassazione in sede di controllo) non possono automaticamente dichiarare l'estinzione: se la presenza della parte civile richiede una valutazione 'a cognizione piena' del compendio probatorio, l'assoluzione nel merito può prevalere sulla causa estintiva (principio Tettamanti e Sezioni Unite).
- La pubblica motivazione della decisione d'appello che ribalta un verdetto di primo grado deve essere "rafforzata": il giudice d'appello deve confutare specificamente i punti principali della motivazione assolutoria se si basa su diversa valutazione delle medesime prove.
- Il calcolo dei termini di prescrizione non può prescindere dalle decisioni costituzionali e dalla corretta quantificazione dei periodi di sospensione (es. sospensioni COVID): errori nel computo possono determinare la declaratoria di estinzione del reato.
- I motivi di cassazione devono essere specifici (art. 581 e 591 c.p.p.); doglianze generiche o meramente reiterative possono essere dichiarate inammissibili o prive di specificità.
- Nelle ipotesi di reato continuato le aggravanti/attenuanti vanno valutate con attenzione: secondo Sezioni Unite, per talune circostanze (es. art. 61, n.7) l'entità del danno può dover essere valutata in relazione a ciascun reato, salvo diversa valutazione favorevole al reo.
- Se la Corte di cassazione dichiara l'annullamento con rinvio per carenza di motivazione o violazioni procedurali, il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni di rinnovazione delle prove e il rapporto tra decisione penale e statuizioni civili, alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.
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