Cassazione Civile, Ordinanza n. 07557/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un difensore, che aveva assistito in appello un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta nel giudizio d’appello concluso con sentenza. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che, una volta definito il processo, il giudice non potesse più provvedere sulla domanda di liquidazione. L’interessato aveva proposto opposizione, sostenendo che l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 208/2015, avesse finalità solo acceleratoria e non introducesse un termine perentorio o una decadenza per il deposito dell’istanza. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la domanda era stata depositata dopo la definizione del giudizio e dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. In cassazione il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, anche in relazione agli artt. 152, comma 2, e 154 c.p.c., sostenendo che la norma non prevede espressamente inammissibilità o decadenza per il deposito tardivo dell’istanza di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza a carico del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato che depositi l’istanza di liquidazione dopo il provvedimento che chiude la fase cui la richiesta inerisce, né impedisce al giudice di pronunciarsi sull’istanza dopo la definizione del merito. La norma ha invece una funzione acceleratoria, nel senso di raccomandare la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento conclusivo del giudizio. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
come introdotto dall’art. 1, comma 783, legge n. 208/2015
non prevede una decadenza o inammissibilità per il deposito dell’istanza di liquidazione dopo la chiusura della fase processuale; ha finalità acceleratoria e sollecita la contestualità del decreto di pagamento con il provvedimento conclusivo del giudizio
richiamato dal ricorrente in relazione alla censura di violazione della disciplina sul patrocinio e sulla liquidazione delle spese, senza una specifica autonoma statuizione nel merito
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi per cui non sarebbe configurabile una decadenza non espressamente prevista dalla legge
art. 111, comma 7, Cost.
indicato come base del ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento definitorio avente natura decisoria e definitiva
testo unico sulle spese di giustizia, rilevante per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione del compenso del difensore
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, il deposito dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore dopo la chiusura della fase processuale non determina, di per sé, decadenza o inammissibilità se la legge non lo prevede espressamente.
- Le norme che disciplinano la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio hanno funzione prevalentemente acceleratoria e organizzativa, non sanzionatoria, salvo espressa previsione contraria.
- Il giudice può provvedere sulla domanda di liquidazione anche dopo la definizione del giudizio di merito, quando la richiesta sia comunque riferita all’attività svolta nella fase processuale conclusa.
- La mancata previsione normativa di una sanzione processuale impedisce di desumere per interpretazione una decadenza a carico della parte o del difensore.
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