Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27468/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per la presunta disapplicazione degli artt. 599-bis, commi 3-bis e 3-ter c.p.p., perché la Corte di appello avrebbe accolto il concordato in appello solo in ordine alla misura della pena e non anche in ordine alla sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità; il difensore, senza prosecuzione del giudizio e senza discussione orale, non avrebbe potuto svolgere la difesa. (2) violazione degli artt. 53 e 58 legge n. 689/1981 e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in quanto la Corte territoriale si sarebbe basata solo sul certificato del casellario e non avrebbe acquisito le informazioni dall'UEPE.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che l'accordo in appello possa comprendere anche la richiesta di pena sostitutiva, ma ciò richiede una manifestazione di consenso delle parti; nel caso di specie la richiesta difensiva era formulata in termini meramente 'supplici' (richiesta benevola) e il Procuratore generale si è limitato ad un parere condizionato, per cui non si è formato un vero accordo sulla pena sostitutiva. Pertanto la Corte di appello legittimamente ha recepito l'accordo solo sulla misura della pena e, non avendo il consenso per la sostituzione, ha deciso di non applicarla fornendo motivazione sulle ragioni ostative. Inoltre, ove la decisione fosse stata difforme dall'accordo, opera il comma 3-ter dell'art. 599-bis che rende prive di effetto la richiesta e la rinuncia ai motivi; il ricorrente non ha poi contestato specificamente il rigetto di singoli motivi d'appello. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che il giudice non sia obbligato ad acquisire le informazioni dell'UEPE (l'art. 545-bis c.p.p. usa il termine 'può') e la motivazione della Corte territoriale, basata sui precedenti penali, non è risultata carente, contraddittoria o manifestamente illogica. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la disciplina del concordato in appello: le parti indicano la pena concordata se i motivi comportano nuova determinazione della pena; il giudice può accogliere o meno la proposta. Se la decisione è difforme dall'accordo opera il comma 3-ter che rende prive di effetto la richiesta e la rinuncia ai motivi; se il giudice non intende sostituire la pena deve comunque adempiere agli obblighi procedurali previsti dai commi 3 e 3-bis.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Principio analogo al concordato: l'oggetto dell'accordo può comprendere anche la pena sostitutiva; la sentenza deve rispettare il contenuto dell'accordo salvo il potere di valutazione del giudice.

  • d.lgs. n. 150/2022

    art. 25, comma 1, lett. a) n. 1; ha introdotto l'art. 20-bis nel codice penale

    Ha trasformato le precedenti 'sanzioni sostitutive' in 'pene sostitutive', facendo acquisire a tali misure carattere di vera pena e richiedendo quindi maggiore attenzione nella loro applicazione nell'ambito degli accordi.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Colloca le pene sostitutive nel codice penale, modificando il quadro normativo e giustificando la necessità di esplicita indicazione nell'accordo quando si richiede la sostituzione della pena detentiva.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Attribuisce al giudice la facoltà di valutare, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se la pena sostitutiva risulti applicabile; dunque il giudice non è vincolato dall'accordo delle parti sulla sostituzione se ritiene che i criteri non sussistano.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena e per valutare l'idoneità delle pene sostitutive rispetto alla funzione rieducativa; è il parametro che il giudice deve usare per decidere sulla sostituzione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Consente al giudice di acquisire informazioni dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria, ma l'uso del termine 'può' indica che tale acquisizione è facoltativa e non sempre obbligatoria per motivare il diniego della pena sostitutiva.

  • art. 53 legge n. 689/1981

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai principi sull'applicazione delle pene sostitutive; la Corte ha richiamato l'importanza della valutazione discrezionale del giudice secondo i criteri previsti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione: se l'accordo perde efficacia per difformità della decisione, l'imputato potrà comunque impugnare il mancato accoglimento dei motivi originari d'appello; nel caso di specie non sono state contestate specificamente tali motivazioni.

Massime di principio

  • Un accordo in appello può comprendere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, ma tale richiesta deve essere espressa e condivisa dalle parti: l'accordo sulla sostituzione richiede una manifesta concordanza del pubblico ministero per vincolare il giudice.
  • Il giudice non è automaticamente obbligato a sostituire la pena anche se le parti lo richiedono; deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e il potere di valutazione ai sensi dell'art. 58 legge 689/1981 resta proprio del giudice.
  • Se la Corte di appello non accoglie la parte dell'accordo relativa alla sostituzione della pena, deve esplicitare le ragioni ostative nella motivazione; in caso di difformità dalla richiesta opera il meccanismo di inefficacia della rinuncia previsto dall'art. 599-bis, comma 3-ter.
  • L'acquisizione di informazioni dall'UEPE è facoltativa (art. 545-bis c.p.p., 'può'): la carenza di tale acquisizione non rende automaticamente viziata la motivazione se il giudice espone adeguatamente le ragioni sulla base degli elementi disponibili (es. precedenti penali).
  • Se si intende ottenere la sostituzione della pena mediante concordato, la richiesta deve essere formulata con chiarezza e con consenso espresso del pubblico ministero; formulazioni ambigue o 'a titolo di grazia' possono essere interpretate come mera istanza non vincolante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.