Cassazione Civile, Ordinanza n. 25881/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede rescissoria, aveva accolto solo parzialmente le ragioni della contribuente. Secondo la ricorrente, il giudice di rinvio aveva fondato la decisione su un profilo nuovo, mai dedotto nelle fasi precedenti: l'erroneità del metodo di calcolo del ricarico adottato dall'Ufficio, perché costruito sui soli beni di produzione con criterio del costo del venduto tipico di un'azienda mercantile e non di un'azienda di produzione. L'Agenzia ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e il divieto di ius novorum in sede di rinvio; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel metodo di elaborazione del ricarico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che gli argomenti utilizzati dalla CTR non fossero mere difese o argomentazioni, ma una nuova questione non proponibile in appello/rinvio nel processo tributario ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione processuale.
divieto di ius novorum in sede di rinvio
Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive; la questione decisa dalla CTR è stata ritenuta nuova e quindi preclusa.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello e in sede di rinvio opera soltanto per le eccezioni in senso tecnico, non per le semplici difese o argomentazioni che si limitano a contestare la decisione già impugnata.
- Se il giudice di rinvio fonda la decisione su un profilo fattuale o giuridico nuovo, non dedotto nelle fasi precedenti e non rilevabile d'ufficio, la decisione è censurabile per violazione del divieto di ius novorum.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
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