Cassazione Civile, Ordinanza n. 14928/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l'appello dell'Ufficio, aveva confermato l'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro emessa in relazione a una fattispecie impositiva già riqualificata come cessione d'azienda. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con versamento dell'importo dovuto pari al 5% del valore della controversia. La Corte ha quindi verificato che la definizione era stata regolarmente perfezionata e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, circostanze che comportavano l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, rilevando che la contribuente aveva versato quanto dovuto e che non risultava presentata istanza di trattazione nei termini. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti; è stato inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, in ragione della causa estintiva del giudizio.
Norme richiamate
La definizione agevolata è applicabile alle controversie tributarie pendenti in cassazione quando l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi; il pagamento dovuto e la mancata istanza di trattazione comportano l'estinzione del processo.
conversione del d.l. n. 119 del 2018
Richiamata solo quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
Non sorge l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione estingue il giudizio se il contribuente prova il perfezionamento della procedura e non chiede la trattazione entro il termine previsto.
- Quando la disciplina speciale prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione, il giudice di legittimità deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta la compensazione delle spese e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di dichiarazione dell'amministrazione circa la regolarità della definizione, la Corte può considerare perfezionata la causa estintiva senza ulteriori accertamenti controversi.
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