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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07165/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, la loro prevalenza sulle contestate aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato in modo coerente e non illogico le ragioni del diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 n. 7 c.p.

    indicano la fattispecie di furto aggravato oggetto di conferma della condanna nei due gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione congrua; la loro eventuale prevalenza sulle aggravanti è frutto di valutazione discrezionale insindacabile in cassazione se non illogica o arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Le statuizioni del giudice di merito sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella sua discrezionalità e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione quando il ricorso non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito esponga una motivazione coerente con gli elementi processuali e idonea a giustificare la soluzione adottata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
  • La valutazione circa la prevalenza, equivalenza o subvalenza delle circostanze non può essere sostituita in cassazione a quella del giudice di merito, se non in presenza di mero arbitrio o di radicale illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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