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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35557/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 24 marzo 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Arezzo il 9 ottobre 2024 alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per la violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Con l’unico motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo genericamente la scarsa rilevanza dei propri precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura era manifestamente infondata e generica. La Corte d’appello aveva motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando i precedenti penali e l’assenza di elementi positivi idonei a giustificare una mitigazione della pena, dando conto degli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Umberto Rubino avverso la sentenza con cui in data 24.3.2026 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo in data 9.10.2024 di condanna alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011;

    La disposizione è indicata come norma del reato per cui è intervenuta la condanna, ma la decisione non ne sviluppa l’interpretazione.

  • art. 133 c.p.

    Considerato che il ricorrente adduce genericamente e in modo auto-assertivo la scarsa rilevanza dei precedenti penali di Rubino, laddove invece la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche

    Nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice può individuare come preponderanti gli elementi dell’art. 133 c.p. rilevanti nel caso concreto e fondare su di essi il diniego.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi di valutazione ritenuti prevalenti, inclusi i precedenti penali, e rileva l’assenza di circostanze positive idonee a giustificare una mitigazione della pena.
  • La censura in cassazione che contesti il peso attribuito ai precedenti penali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermarne genericamente la scarsa rilevanza, può essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

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