Cassazione Penale, Ordinanza n. 07190/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato e furto semplice, in relazione a fatti commessi il 18 e il 21 ottobre 2023. Con l'impugnazione, il difensore ha dedotto erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., contestando in sostanza la determinazione della pena in concreto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e risolti in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era congrua sia quanto alla quantificazione della pena, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento, fondati su gravità del fatto, intensità del dolo e negativa personalità dell'imputato, valorizzando anche i plurimi precedenti specifici. È stata inoltre richiamata la regola per cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente in relazione ai criteri di commisurazione della pena; la Corte ritiene generica la censura che ne deduce l'erronea applicazione senza un effettivo confronto con la motivazione di merito.
Norma evocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte afferma che il diniego è sorretto da motivazione congrua e non censurabile in cassazione mediante richiesta di nuova valutazione del merito.
Norma desumibile dalla condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del giudizio di bilanciamento, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non arbitraria né illogica.
- Le doglianze contro il diniego delle attenuanti generiche e contro la determinazione della pena devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; motivi generici, assertivi o meramente riproduttivi di una diversa lettura dei fatti sono manifestamente infondati e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La gravità del fatto, l'intensità del dolo e i precedenti penali, specie se specifici, possono legittimare il rigetto della richiesta di attenuanti generiche e il mantenimento del giudizio di equivalenza o prevalenza sfavorevole sulle aggravanti, se adeguatamente valorizzati dal giudice di merito.
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