Cassazione Civile, Ordinanza n. 11600/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di usucapione proposta davanti al Tribunale da una persona che sosteneva di aver posseduto da lungo tempo un fondo boschivo e un rustico catastalmente individuati in Comune di Farra di Soligo, assumendo di avere svolto sul bosco attività di manutenzione, taglio e raccolta della legna dal 1985. Il proprietario contestava la domanda, deducendo di non frequentare costantemente i luoghi perché residente in altra provincia. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò. In Cassazione il proprietario ha proposto quattro motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. in relazione agli artt. 1140, 2697 e 832 c.c., 115 e 116 c.p.c. e art. 42 Cost., per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'usucapione, il solo taglio della legna senza ulteriori segni inequivoci di possesso uti dominus e senza considerare la disciplina forestale sulla dichiarazione di taglio; (2) violazione dell'art. 1158 c.c. e degli artt. 1140 e 2697 c.c. per non avere accertato la continuità del possesso per tutto il ventennio e per tutte le parti del compendio, anche in relazione al ripristino del sentiero di accesso dopo una frana; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova, avendo attribuito rilievo alla pretesa inidoneità delle testimonianze del convenuto; (4) violazione degli artt. 1158, 1140 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere dichiarato usucapito anche il rustico, pur senza chiarire in cosa consistesse il relativo possesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, limitatamente alle censure di violazione di legge. Ha affermato che il taglio del bosco, anche se qualificabile come attività di coltivazione o utilizzazione del fondo, non basta da solo a provare il possesso utile ad usucapire, perché può essere compatibile con una mera tolleranza del proprietario o con un diverso titolo; occorre invece una manifestazione esteriore dell'intento di possedere uti dominus, con opposizione al proprietario. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non aveva ricostruito con precisione né la natura, la frequenza e la portata dell'attività svolta sul bosco, né il modo in cui fosse stata manifestata l'opposizione al proprietario. Quanto al rustico, la Corte ha osservato che non era stato chiarito in quale specifica attività si fosse manifestato il possesso, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare la manutenzione e la conservazione dell'accesso e una generica utilità tratta dal bene; ha aggiunto che occorreva prima verificare se rustico e fondo boschivo fossero entità autonome e separatamente usucapibili. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'usucapione richiede un possesso continuato per il tempo previsto e caratterizzato da un esercizio del potere di fatto sul bene in modo pieno e inequivoco.
Il possesso deve consistere in un potere sulla cosa esercitato come proprietario, non in una semplice relazione materiale compatibile con tolleranza o titolo diverso.
L'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca.
Richiamato per evidenziare la necessità che il possesso sia incompatibile con il diritto del proprietario e ne manifesti l'esclusione dal godimento del bene.
Richiamato come parametro denunciato, ma la cassazione ha fondato l'accoglimento sulla carenza di accertamento e di corretta sussunzione dei fatti nell'art. 1158 c.c.
Richiamato come parametro denunciato, ma la decisione ruota sulla insufficiente ricostruzione fattuale del possesso.
I motivi di ricorso sono stati articolati denunciando violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 42 Cost.
Richiamato nei motivi a sostegno della tutela del diritto di proprietà.
art. 4 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con delibera del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83
Citato per sostenere che il taglio del bosco è regolamentato e che, comunque, la sua disciplina non esaurisce la prova del possesso utile all'usucapione.
Regolamento regionale Veneto 07/02/2020 n. 2
Richiamato incidentalmente per indicare la successione della disciplina forestale, senza incidere sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione, il solo svolgimento di attività materiali sul bene, anche se protratte nel tempo, non è di per sé sufficiente: occorre che esse esprimano un potere di fatto esercitato uti dominus e incompatibile con il permanere del possesso altrui.
- Quando il bene è suscettibile di uso o coltivazione compatibile con tolleranza del proprietario o con un diverso titolo, il giudice deve indicare gli elementi ulteriori che rendono inequivoco il possesso ad usucapionem.
- L'interversione del possesso non può essere desunta da una mera volontà interna, ma deve risultare da una manifestazione esteriore, specificamente rivolta contro il proprietario, idonea a rendergli percepibile l'opposizione al suo diritto.
- Chi invoca l'usucapione ha l'onere di provare non solo l'inizio della relazione materiale con il bene, ma anche la sua continuità per tutto il periodo utile e la riferibilità di tale relazione a tutte le porzioni del bene che si assumono usucapite.
- Se il bene oggetto di domanda è composto da più entità catastali o funzionali, il giudice deve prima verificare se esse siano autonomamente usucapibili e solo poi accertare il possesso specificamente riferibile a ciascuna di esse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11510/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11513/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11518/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →