Cassazione Civile, Ordinanza n. 33906/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'azienda sanitaria di ottenere la restituzione delle somme corrisposte, tra il luglio 2008 e il luglio 2017, a una specialista ambulatoriale convenzionata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Nei giudizi di merito la domanda era stata rigettata: il Tribunale aveva respinto la pretesa restitutoria e la Corte d'appello aveva confermato, interpretando l'art. 42 dell'ACN 30 luglio 2005, in combinato con l'art. 23 del medesimo accordo, nel senso che l'anzianità utile ai fini della quota oraria dovesse comprendere anche quella maturata nel servizio sanitario nazionale come medico dipendente di struttura pubblica, e valorizzando anche la successiva modifica del 2010 come indice non decisivo per il periodo precedente. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1361-1371, 1362, comma 2, 1363 e 1365 c.c., dell'art. 42 ACN 2005 (poi trasposto nell'art. 41 dell'ACN 2015), nonché degli artt. 2033 e, in subordine, 2041 c.c., e di alcune disposizioni dei d.P.R. richiamati, sostenendo che l'anzianità rilevante ai fini della quota oraria fosse solo quella maturata nel medesimo rapporto convenzionale e nella stessa branca, e non quella acquisita in diverso titolo o in un rapporto di dipendenza pubblica. La controricorrente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che la sentenza impugnata si poneva in contrasto con l'orientamento già espresso da Cass. n. 11630/2025, secondo cui l'art. 42 dell'ACN 2005 va interpretato nel senso che l'anzianità di servizio rilevante ai fini della quota oraria è solo quella maturata nella stessa branca e al medesimo titolo. Ha precisato che l'art. 23 del medesimo accordo prevede soltanto un titolo di preferenza nell'attribuzione dell'incarico, senza riconoscere effetti economici all'anzianità maturata con altro titolo; la successiva integrazione del 2010, che ha previsto la maturazione dell'anzianità giuridica dalla data dell'incarico, è stata letta come chiarimento e non come innovazione. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 ACN 30 luglio 2005 per i medici specialisti ambulatoriali
«Ai medici Specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo è corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 1.1.2004 [...] E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione alla anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 [...]»
L'anzianità di servizio utile per la quota oraria è solo quella maturata nella stessa branca ed al medesimo titolo, non quella maturata in diverso rapporto o con diverso titolo.
art. 23 ACN 30 luglio 2005 per i medici specialisti ambulatoriali
«...l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: [...] medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro...»
La disposizione prevede un titolo di preferenza nell'attribuzione dell'incarico, ma non attribuisce effetti economici all'anzianità maturata ad altro titolo.
art. 41 ACN 17 dicembre 2015
È la trasposizione della disciplina dell'art. 42 dell'ACN 2005 richiamata nel ricorso, senza che ciò muti la questione interpretativa oggetto della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ritenuto le censure ammissibili perché dirette a denunciare l'erronea interpretazione della clausola contrattuale collettiva.
La Corte rinvia alla motivazione della precedente decisione di legittimità come proprio precedente argomentativo.
Richiamati come canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati nel ricorso.
Richiamato quale canone ermeneutico invocato dalla ricorrente.
Richiamato quale canone ermeneutico invocato dalla ricorrente.
Richiamato quale canone ermeneutico invocato dalla ricorrente.
Invocato in via principale per sostenere la ripetizione dell'indebito delle somme corrisposte.
Invocato in subordine quale azione generale di arricchimento senza causa.
d.P.R. n. 316/1990, art. 32
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione proposta.
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente a supporto dell'interpretazione proposta.
Cass. n. 11630/2025
Precedente di legittimità assunto a base della decisione: l'anzianità rilevante è solo quella maturata nella stessa branca e al medesimo titolo.
Cass. n. 13236/2009
Richiamata come precedente coerente con il principio poi ribadito, sebbene riferito a diversa fattispecie di passaggio da medicina generale convenzionata a specialistica ambulatoriale.
Massime di principio
- Nell'interpretare gli accordi collettivi che disciplinano il trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, la quota oraria collegata all'anzianità va riferita esclusivamente al servizio maturato nella stessa branca e con il medesimo titolo, salvo diversa previsione espressa.
- Le clausole che regolano l'accesso a un incarico o la conversione di un rapporto possono attribuire un titolo di preferenza nella selezione, ma non implicano automaticamente il riconoscimento di effetti economici dell'anzianità maturata in precedenti rapporti diversi.
- La successiva modifica di una clausola collettiva può avere funzione chiarificatrice e non necessariamente innovativa quando il nuovo testo esplicita un effetto già desumibile dal combinato disposto delle disposizioni previgenti.
- Le censure per violazione di legge che investono l'interpretazione di una clausola contrattuale collettiva sono scrutinabili in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. anche se formulate richiamando i canoni ermeneutici del codice civile.
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