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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27884/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva confermato l'annullamento, per difetto del presupposto impositivo, degli avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni dal 2012 al 2015 nei confronti dei contribuenti. Dopo il deposito del ricorso, il Comune rinunciava all'impugnazione e i contribuenti accettavano la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune e della successiva accettazione da parte dei controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione degli atti di rinuncia e accettazione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, perché la norma si applica solo al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità del ricorso.
  • Le disposizioni che prevedono un aggravio economico in capo all'impugnante hanno natura eccezionale e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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