Cassazione Penale, Ordinanza n. 03675/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 624 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo e non come reato consumato. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo hanno contestato la sussistenza delle aggravanti ritenute in sentenza, in particolare quelle di cui all'art. 625 n. 2 c.p. e all'art. 625 n. 7 c.p.; per quest'ultima la Corte ha rilevato anche una questione di non deducibilità in cassazione perché non devoluta con il gravame di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e correttamente disattese nel merito, osservando che il giudice territoriale aveva qualificato il furto come consumato poiché, all'arrivo degli operanti, il bene trafugato era già passato sotto il dominio esclusivo degli agenti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una nuova valutazione del merito. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato quanto all'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p. e non deducibile quanto all'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. perché non specificamente devoluta con l'appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata dai ricorrenti per sostenere la configurabilità del tentativo anziché del furto consumato; la Corte ha escluso che il motivo fosse ammissibile o fondato nel caso concreto.
aggravante ritenuta sussistente dal giudice di merito; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
aggravante contestata in cassazione ma non specificamente devoluta con l'appello, quindi non deducibile in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione sindacabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico del percorso argomentativo con massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, entro un ambito di controllo circoscritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il furto deve ritenersi consumato quando la cosa sottratta sia già passata sotto il dominio esclusivo dell'agente o comunque sia stata sottratta alla sfera di controllo del soggetto passivo in modo stabile.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può tradursi in una nuova valutazione del merito, poiché in cassazione è censurabile solo una motivazione logicamente incongrua o contraddittoria, non una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Le aggravanti non specificamente devolute con l'impugnazione di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché il giudizio di legittimità non è sede di nuova devoluzione delle questioni.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla coerenza logico-argomentativa della decisione e non consente un riesame del fatto o delle prove.
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