Cassazione Civile, Sentenza n. 15402/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, ex componente del CdA di Finetica, aveva impugnato provvedimenti sanzionatori e la cancellazione dall'elenco degli intermediari finanziari decisi dalla Banca d'Italia. Il TAR Lazio aveva dichiarato difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; la ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al giudice ordinario oltre il termine perentorio previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, che preserva gli effetti sostanziali della domanda solo se la riassunzione avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria. La Corte d'appello ha ritenuto che, poiché la Banca d'Italia è autorità amministrativa indipendente, si applica il regime speciale dell'art. 119 c.p.a. (termine dimezzato), determinando il decorso del termine perentorio e la tardiva riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Banca d'Italia deve essere qualificata come autorità amministrativa indipendente ai fini dell'art. 119 c.p.a., ha ritenuto che la tardiva riassunzione sia imputabile ad errore di diritto della parte e non giustifichi la rimessione in termini, e ha precisato che la conseguenza della tardiva riassunzione è l'estinzione del processo (art. 59, comma 4, legge n. 69/2009), sanzione rilevabile anche d'ufficio. Ha inoltre chiarito che, pur se la Corte d'appello aveva parlato di inammissibilità, la conseguenza corretta è l'estinzione; ha rigettato le eccezioni procedurali sollevate dalla ricorrente (difetti di costituzione della Banca d'Italia, nullità di notifiche, omissione di audizione o di termini per note) come irrilevanti o infondate. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 104 del 2010, art. 11, comma 2
Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato
Il termine per la riassunzione è perentorio e decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria; la disciplina si applica anche quando la pronuncia è resa da giudice amministrativo che aveva deciso secondo le regole del processo amministrativo
c.p.a., art. 119, comma 1, lett. b)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
I giudizi relativi a provvedimenti della Banca d'Italia rientrano nel novero dei procedimenti soggetti al dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 119
Prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari nelle controversie indicate dal comma 1; la Corte ha ritenuto che ciò incida anche sul dies a quo e sulla durata utile per la riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione
Le disposizioni dell'art. 119 si applicano anche nei giudizi di appello; la Corte d'appello ha quindi potuto applicare il regime speciale
Prevede il termine ordinario (semestre) per la notificazione dell'appello dalla pubblicazione della sentenza; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'ordinario termine semestrale in presenza del regime speciale ex art. 119
legge n. 69 del 2009, art. 59, comma 4
Stabilisce che la tardiva riassunzione determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza; la Corte la applica quale conseguenza della tardività
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), art. 144
Norma citata in relazione alla sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d'Italia; non è stata direttamente oggetto di interpretazione dalla Corte nella decisione sul motivo di rito
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 130
«Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti da i trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo...»
Usato per confermare la qualità di indipendenza della Banca d'Italia, a supporto della sua qualificazione come autorità amministrativa indipendente
Statuto della Banca d'Italia, art. 1
"1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza ..."
Conferma e giustifica l'indipendenza della Banca d'Italia e la sua ricomprensione tra le autorità amministrative indipendenti ai fini dell'art. 119 c.p.a.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Riferimento tecnico sulla possibile maggiorazione del contributo unificato indicata nella sentenza; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente
Massime di principio
- La Banca d'Italia va qualificata, nelle controversie in tema di sanzioni e vigilanza, come autorità amministrativa indipendente: si applica quindi il regime speciale dei termini processuali previsto dall'art. 119 c.p.a.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il termine perentorio di 3 mesi per riassumere il processo davanti al giudice competente decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria; se tale pronuncia riguarda provvedimenti di autorità indipendenti occorre tenere conto del dimezzamento dei termini previsto dall'art. 119.
- La conseguenza della tardiva riassunzione è l'estinzione del processo (art. 59, comma 4, legge n. 69/2009), sanzione rilevabile d'ufficio; non si deve confondere l'estinzione con l'inammissibilità dell'opposizione.
- La rimessione in termini non è concessa per errori di diritto imputabili alla parte; l'errore di interpretazione sull'applicabilità del regime dei termini è generalmente attribuibile alla parte e non giustifica la riammissione.
- Il giudice può rilevare d'ufficio le decadenze/processuali rilevanti (anche quella che determina l'estinzione) e decidere il processo senza attendere eccezioni delle controparti.
- Eccezioni procedurali tardive o generiche (vizi di costituzione della controparte, inesattezze nelle notifiche, richieste di audizione o di termini per note non previste) sono irrilevanti se non incidono sul punto centrale di rito che determina l'estinzione.
- In simili contenziosi occorre calcolare con attenzione i termini processuali speciali (compresa la sospensione feriale e i dimezzamenti) e notificare tempestivamente le pronunce rilevanti per non perdere la conservazione degli effetti sostanziali della domanda.
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