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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36933/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, a seguito dell'inadempimento di otto cartelle di pagamento, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il contribuente impugnava l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; in appello, la commissione tributaria regionale accoglieva invece l'impugnazione, ritenendo fondate le contestazioni del contribuente sulla ritualità delle notifiche delle cartelle, valorizzando in modo generico la pretesa mancata specifica contestazione da parte dell'agente della riscossione e un esame della documentazione che la CTR descriveva come in parte "semi-illeggibile". L'agente della riscossione ricorreva in cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., per motivazione apparente o inesistente, poiché la CTR non avrebbe spiegato né quali fossero le specifiche contestazioni del contribuente né perché la documentazione fosse illeggibile e quali controlli avesse concretamente svolto; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione a mere difese, mentre tale principio si riferisce ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi e non alle argomentazioni difensive, oltre a non operare sui documenti prodotti, per i quali rileva semmai il disconoscimento nei modi di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata dal contribuente, perché non qualificabile come controricorso e quindi non idonea a fondare ulteriori attività processuali. Ha poi ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso: la sentenza impugnata è stata censurata perché priva di una motivazione realmente intellegibile e specifica, non essendo chiarito il contenuto delle contestazioni del contribuente, né la ragione del giudizio di semi-illeggibilità dei documenti, né gli esiti dell'esame svolto dalla CTR; inoltre, è stato ritenuto erroneo il richiamo al principio di non contestazione, che non si applica alle mere difese e non sostituisce il diverso regime di contestazione/disconoscimento dei documenti. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata annullata e cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare errori di nullità della sentenza e del procedimento, in particolare motivazione apparente e violazione del principio di non contestazione

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede che la sentenza del giudice tributario contenga una motivazione effettiva e comprensibile

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza o apparenza della motivazione ne determina la nullità

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese; non riguarda la prova documentale come tale

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare che un atto privo dei requisiti essenziali del controricorso non consente successive attività processuali

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 370 c.p.c. per qualificare l'atto depositato dal resistente come non idoneo a costituire controricorso

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere la possibilità di produrre documenti e memorie da parte di chi non abbia validamente resistito con controricorso

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per delimitare le memorie nel giudizio di cassazione, non consentite a chi non si sia validamente costituito

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    il principio di preclusione per la parte non costituita validamente opera anche nel procedimento camerale

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere quali specifiche contestazioni siano state decise, quale sia il contenuto della documentazione esaminata e quale sia il percorso logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
  • Il principio di non contestazione si applica solo ai fatti principali posti a fondamento della domanda o dell'eccezione e non alle mere difese; non può essere utilizzato per attribuire automaticamente fondatezza alle argomentazioni di una parte.
  • Rispetto ai documenti prodotti in giudizio non opera una "non contestazione" in senso proprio: la parte interessata può al più disconoscerne la conformità o contestarne la valenza probatoria nei modi di legge, restando al giudice il potere di valutarli autonomamente.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia validamente proposto controricorso non può svolgere ulteriori attività processuali, né mediante memorie né mediante produzione di documenti, anche nel rito camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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