Cassazione Penale, Sentenza n. 33187/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello (ex art. 310 c.p.p.) contro il mancato accoglimento della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. L'imputato, condannato in primo grado per omicidio (art. 575 e con aggravanti), ha dedotto tre motivi: 1) aggravamento delle condizioni di salute (76 anni) e difetto di motivazione riguardo all'eccezionale pericolo di fuga; 2) radicamento familiare nella città di XXXXXXX che ridurrebbe il pericolo di fuga e novità non valutata; 3) inidoneità della valutazione negativa degli arresti domiciliari anche con il braccialetto elettronico, alla luce delle modifiche normative 2024/2025 che richiedono verifica di fattibilità tecnica prima dell'applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Motivazioni principali: la Corte d'Assise e il Tribunale del riesame avevano già valutato e ritenuto sussistente un concreto e attuale pericolo di fuga, consolidato in giudicato cautelare; la perizia medica ha rilevato aggravamento ma non incompatibilità con la detenzione (non sussisteva bisogno di ricovero extra-carcerario); la doppia cittadinanza, la pensione percepita all'estero, la prossimità dell'abitazione al confine e la possibilità di raggiungere agevolmente lo Stato estero dove non verrebbe esercitata l'azione penale rendono tuttora attuale l'eccezionale pericolo di fuga, ancor più dopo la condanna all'ergastolo; la novella in tema di braccialetto elettronico non è di per sé elemento idoneo a sovvertire la valutazione cautelare, posto che il giudice aveva fondato la sua valutazione sulla vicinanza al confine e sui tempi di intervento delle forze dell'ordine. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che consente l'appello al Tribunale del riesame contro l'ordinanza cautelare; qui procedura di riesame già esperita prima della cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione: dedotte nullità per erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione rispetto a circostanze nuove (salute, radicamento, inidoneità del luogo).
art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Regola sulla sussistenza del pericolo di fuga come esigenza cautelare: la Corte ha interpretato che va valutata concretamente con riferimento a tutti gli elementi (doppia cittadinanza, collegamenti esteri, accessibilità del confine, entità della pena).
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
Riguarda la possibilità di misure alternative (arresti domiciliari) e i limiti per la loro applicazione; la Corte ha ritenuto che le condizioni personali del ricorrente non superassero le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza necessarie a sostituire la custodia.
art. 273, comma 4 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata in tema di ultrasettantenni: prevalenza della tutela della salute richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia; in concreto la Corte ha ritenuto che tale eccezionalità sussistesse nonostante l'età.
art. 9 cod. pen. (richiamato nel testo)
Richiamato in relazione alla condizione di procedibilità legata alla presenza nel territorio italiano: la circostanza rafforza l'argomento che il ricorrente, trasferendosi all'estero, potrebbe sottrarsi all'azione penale.
Novella che introduce la verifica di fattibilità tecnica prima dell'applicazione del braccialetto elettronico; la Corte ha ritenuto che la modifica normativa non costituisca di per sé elemento nuovo idoneo a vincere la valutazione preventiva dell'inidoneità del presidio elettronico nei casi di eccezionale pericolo di fuga.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari l'onere probatorio dell'imputato è elevato: bisogna dimostrare elementi realmente "nuovi" e decisivi che assottiglino il pericolo di fuga.
- L'aggravamento delle condizioni di salute dell'imputato non basta se la perizia medico-legale non conclude per l'incompatibilità con la detenzione; serve accertamento tecnico che dimostri la concreta impossibilità di trattamento efficace in carcere.
- La doppia cittadinanza, la percezione di redditi/pensioni e collegamenti familiari all'estero mantengono rilevanza cautelare quando agevolano la possibilità di sottrarsi all'esecuzione della pena, soprattutto se la pena è gravosa (es. ergastolo).
- La vicinanza geografica al confine e la facilità di raggiungere uno Stato estero dove l'imputato può evitare l'azione penale sono fattori fortemente considerati per valutare il "pericolo di fuga" anche in presenza di prescrizioni tecnologiche (braccialetto elettronico).
- Le novità legislative in tema di strumenti di controllo elettronico non ribaltano automaticamente valutazioni cautelari precedenti: il giudice valuta la fattibilità concreta e i limiti operativi (tempi di intervento delle forze dell'ordine, efficacia nel caso concreto).
- Per i soggetti anziani (ultrasettantenni) la norma richiede la prova di un'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari per mantenere la detenzione, ma tale prova può sussistere se sussistono fattori concreti di fuga o reiterazione gravemente attuali.
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