Cassazione Civile, Ordinanza n. 07974/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che il giudice di merito aveva illegittimamente fatto applicazione di norme già espunte dall’ordinamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2022. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, perché provveda alla liquidazione del compenso spettante al difensore secondo il principio affermato dalla Consulta.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Una difensora aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione obbligatoria promossa per la divisione giudiziale di un immobile ereditario. La mediazione si era conclusa con accordo e il difensore aveva chiesto al tribunale la liquidazione del compenso a carico dell’erario. Il tribunale aveva respinto l’istanza e, poi, l’opposizione, ritenendo che il patrocinio a spese dello Stato non si estendesse alle attività stragiudiziali di mediazione quando non seguita da causa giudiziaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, l’omesso esame della sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale, intervenuta prima dell’ordinanza impugnata e dichiarativa dell’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 83, comma 2, d.P.R. 115/2002 nella parte in cui escludevano il compenso del difensore per la mediazione obbligatoria conclusa con accordo; dall’altro, la violazione delle stesse norme per averle interpretate in senso contrario alla lettura costituzionalmente imposta.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
procedimento di mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria rientra nel perimetro della disciplina rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato quando si conclude con accordo.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato all’attività difensiva svolta in mediazione obbligatoria conclusa con accordo.
art. 75, comma 1, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limitava il compenso del difensore alle sole attività giudiziali, escludendo la mediazione obbligatoria conclusa con accordo.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che la liquidazione del compenso al difensore avvenisse da parte dell’autorità giudiziaria competente sulla controversia, anche per la mediazione obbligatoria conclusa positivamente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per l’omesso esame della sentenza della Corte costituzionale, ritenuta fatto decisivo e discussa tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la violazione di legge derivante dall’applicazione di norme incompatibili con la declaratoria di incostituzionalità.
art. 136 Cost.
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
La preclusione al compenso del difensore in mediazione obbligatoria conclusa con accordo è stata ritenuta irragionevole e lesiva dell’eguaglianza sostanziale.
art. 24 Cost.
L’esclusione del compenso compromette l’effettività del diritto di difesa e l’accesso alla giustizia dei non abbienti.
art. 101, secondo comma, Cost.
Il giudice è soggetto alla legge risultante anche dall’integrazione operata dalla sentenza di incostituzionalità additiva.
art. 30, terzo comma, l. 87/1953
La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione di efficacia della norma e il divieto di applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.
art. 377, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato in relazione alla rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero.
È stato lo strumento processuale utilizzato per proporre opposizione al decreto di rigetto della liquidazione.
L’ordinanza impugnata proveniva da un procedimento sommario ex art. 702 ter c.p.c.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma produce effetti immediati: dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione la disposizione non può più essere applicata dal giudice comune.
- Quando la Corte costituzionale pronuncia una sentenza additiva di principio, il principio affermato non è una mera indicazione programmatica, ma diritto vigente che il giudice deve applicare al caso concreto anche in assenza di una disciplina di dettaglio immediatamente self-executing.
- Il patrocinio a spese dello Stato va riconosciuto all’attività difensiva svolta in una mediazione obbligatoria conclusa con accordo, poiché tale attività è strumentale alla funzione deflattiva perseguita dall’ordinamento e il suo mancato compenso sarebbe irragionevole e lesivo del diritto di difesa dei non abbienti.
- Non è consentito al giudice fondare il rigetto su precedenti di legittimità anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale quando questi risultino superati dalla dichiarazione di incostituzionalità intervenuta prima della decisione impugnata.
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