Cassazione Penale, Ordinanza n. 10165/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla motivazione/travisamento della prova. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna già pronunciata e confermata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto aggravato e recidiva. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione probatoria posta a base della decisione fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non indicava un effettivo travisamento decisivo del materiale probatorio, né rispettava i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva specificato l'elemento di prova asseritamente travisato e che il ricorso non conteneva gli strumenti necessari per verificare la dedotta difformità tra dichiarazione testimoniale e sua lettura da parte dei giudici di merito.
Norme richiamate
il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda il contrasto logico della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non una rivalutazione del merito
la doglianza è inammissibile se non evidenzia un travisamento della prova realmente decisivo e verificabile nei limiti del giudizio di legittimità
norma incriminatrice richiamata per il reato di furto contestato
circostanza aggravante del furto contestata
richiamo alla recidiva contestata nel titolo di reato
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una nuova valutazione del fatto o della prova, ma solo il controllo sulla coerenza logica della motivazione rispetto agli elementi già acquisiti.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia attribuito al dato probatorio un significato oggettivamente e incontrovertibilmente diverso da quello risultante dagli atti, con distorsione decisiva e verificabile nel giudizio di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, la censura di travisamento della prova richiede la puntuale indicazione dell'elemento probatorio asseritamente travisato e della sua decisività; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso si fonda sulla valutazione di una dichiarazione testimoniale, il ricorrente deve riprodurre integralmente o produrre integralmente i verbali relativi, così da consentire il controllo di corrispondenza tra il contenuto della prova e la deduzione difensiva.
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