Cassazione Civile, Ordinanza n. 02704/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva citato davanti al Tribunale di Roma la concessionaria radiotelevisiva chiedendo la condanna al pagamento di alcune fatture e al risarcimento del danno. La convenuta aveva eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Contro tale ordinanza la società attrice proponeva regolamento di competenza con un unico motivo. La Corte, però, non esaminava il motivo perché rilevava un vizio preliminare del ricorso: mancava l’esposizione chiara e corretta del fatto sostanziale e processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., anche perché il ricorso conteneva riferimenti a una vicenda contrattuale con un soggetto diverso e apparentemente estraneo al giudizio. Il difetto impediva alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda processuale e quindi rendeva il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Non ha esaminato il merito dell’unico motivo, reputando assorbente la mancanza dell’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Non sono state liquidate spese perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione, incluso il regolamento di competenza, è inammissibile se non contiene una esposizione dei fatti sostanziali e processuali idonea a consentire alla Corte la comprensione immediata della vicenda e della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, quando ne ricorrono i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’assenza, nel ricorso per cassazione o nel regolamento di competenza, di una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché impedisce alla Corte di percepire con immediatezza il thema decidendum e di esaminare utilmente i motivi.
- L’onere di autosufficiente e intelligibile esposizione della vicenda processuale è requisito preliminare e assorbente rispetto alla valutazione dei singoli motivi di ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, il rinvio a fatti o soggetti incongruenti rispetto al processo impugnato, specie se frutto di un evidente errore materiale o di un "copia-incolla", è sintomatico della mancata assoluzione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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