Cassazione Penale, Sentenza n. 43768/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio, rilevando che la richiesta di elezione di domicilio non si applica al detenuto e che la dichiarazione di inammissibilità era erronea.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino per mancata dichiarazione/elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente, però, era detenuto in carcere per altra causa al momento della presentazione dell'appello, sicché la prescrizione dell'elezione di domicilio risultava inutile e ingiustificata e avrebbe ingiustamente compresso il diritto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione richiedeva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto che tale prescrizione non si applica quando l'imputato appellante è detenuto, perché la notifica deve essere eseguita presso il luogo di detenzione e l'adempimento sarebbe inutile e lesivo del diritto di accesso alla giustizia.
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter
L'abrogazione è intervenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la Corte sottolinea il principio tempus regit actum e chiarisce che l'ammissibilità va valutata con la normativa vigente al tempo della decisione, salvo i limiti del principio di retroattività nelle norme processuali.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un giusto processo)
Applicato in via di principio per tutelare il diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha ritenuto che l'obbligo formale non può comprimere ingiustificatamente il diritto di impugnazione del detenuto.
Massime di principio
- Se l'imputato appellante è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica, essendo le notificazioni eseguite presso il luogo di detenzione; l'adempimento formale è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità.
- L'ammissibilità dell'impugnazione va valutata con riferimento alla normativa processuale vigente al momento rilevante (solitamente al tempo della decisione sull'ammissibilità), secondo il principio tempus regit actum; tuttavia, non si possono applicare formalismi che ledono il diritto di accesso alla giustizia del detenuto.
- La declaratoria di inammissibilità per mere irregolarità formali deve essere evitata quando l'adempimento richiesto sia oggettivamente inutile al momento della proposizione dell'impugnazione e comporterebbe una compressione sproporzionata del diritto di difesa.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione privilegia l'interpretazione che tutela il diritto di impugnazione e il principio di effettività dell'accesso alla giustizia; pertanto, in situazioni analoghe è più probabile ottenere l'annullamento dell'ordinanza che dichiari inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio del detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →