Cassazione Civile, Ordinanza n. 10187/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto davanti al Giudice di pace la società debitrice esecutata chiedendone la condanna al pagamento di euro 176,75, somma corrispondente all'imposta di registro da lui assolta per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa in una procedura di espropriazione presso terzi. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo carente la legittimazione passiva della società convenuta, sul presupposto che l'obbligo di rimborso gravasse sul terzo pignorato. Il Tribunale di Roma, in appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame perché proposto avverso una sentenza resa secondo equità, senza deduzione di violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 113, 339, 91, 95 e 553 c.p.c., sostenendo che le norme invocate dal giudice di pace erano norme processuali del procedimento esecutivo e che la loro inosservanza integrava motivo di appello; inoltre si censurava la qualificazione della decisione come rigetto nel merito anziché pronuncia sul difetto di legittimazione passiva; 2) violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 91 e 95 c.p.c., assumendo che il rimborso delle spese di registrazione dovesse gravare sul debitore soccombente; 3) violazione dell'art. 13 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 95 c.p.c., sostenendo che il creditore non potesse recuperare la somma dall'esecutata e che fosse quindi necessario esperire un'autonoma azione contro la società debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il precedente Cass. n. 31833/2022, affermando che le disposizioni degli artt. 91, 95 e 553 c.p.c., pur essendo norme processuali del processo esecutivo, non rientrano tra le norme sul procedimento di cognizione dinanzi al giudice di pace di cui agli artt. 311 ss. c.p.c. e, nel caso concreto, erano state utilizzate dal giudice di pace come regole del rapporto sostanziale per individuare il soggetto tenuto al rimborso; pertanto la loro pretesa violazione non integrava un vizio di norme sul procedimento ai fini dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, anche a voler seguire la tesi del ricorrente sulla natura processuale delle norme invocate, il ricorso difettava di interesse, perché non era stata dedotta la violazione di norme costituzionali o di principi fondamentali della materia che sola avrebbe potuto rendere ammissibile l'appello contro la decisione equitativa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma del processo esecutivo sull'ordinanza di assegnazione; non è stata ritenuta, nel caso concreto, norma sul procedimento di cognizione dinanzi al giudice di pace ai fini dell'appello.
Citato solo per la difesa personale del ricorrente.
La sentenza di primo grado era stata qualificata come resa secondo equità.
La Corte ribadisce che la violazione dedotta non integra violazione di norme sul procedimento; quindi l'appello contro la sentenza equitativa era inammissibile se non deduceva violazioni costituzionali o principi fondamentali della materia.
Richiamato insieme all'art. 95 c.p.c. come norma del processo esecutivo considerata dal giudice di pace per individuare il soggetto tenuto al rimborso.
Come l'art. 91 c.p.c., è stato trattato come regola del rapporto sostanziale dedotto in lite e non come norma sul procedimento rilevante per l'appello.
Parametri del ricorso per cassazione invocati per le doglianze di violazione di legge.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rimborso dell'imposta di registro.
Invocato dal ricorrente per escludere la possibilità di recupero delle spese di registrazione dall'esecutata.
Richiamato per affermare il difetto di interesse del ricorrente a censurare la decisione senza dedurre la violazione di norme costituzionali o di principi fondamentali della materia.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Citata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Le norme processuali proprie dell'esecuzione forzata, quando siano utilizzate dal giudice di pace per individuare il soggetto tenuto a un rimborso richiesto in giudizio, possono rilevare come regole del rapporto sostanziale controverso e non come "norme sul procedimento" ai fini dell'appello contro sentenze pronunciate secondo equità.
- Avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità, l'appello è ammissibile soltanto se vengono dedotte violazioni di norme costituzionali o di principi fondamentali della materia; la mera deduzione di violazioni di disposizioni processuali o di norme sostanziali non basta, se non rientra nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
- In cassazione, la censura che mira a contestare l'inammissibilità dell'appello richiede un concreto interesse: se la parte non deduce anche la violazione dei parametri che avrebbero comunque consentito l'impugnazione della decisione equitativa, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Ai fini del rimborso delle spese di registrazione di un provvedimento emesso nel processo esecutivo, la individuazione del soggetto obbligato va compiuta in base alla disciplina applicabile al caso concreto e al modo in cui il giudice ha utilizzato le norme richiamate, non potendo automatizzarsi la legittimazione passiva in capo a un soggetto solo perché parte del processo esecutivo.
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