Cassazione Civile, Ordinanza n. 19505/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo formato nella liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, chiedendo il riconoscimento in prelazione pignoratizia di un credito residuo relativo ai lavori di implementazione di un impianto di selezione rifiuti. Il Tribunale aveva ammesso il credito in chirografo, negando la prelazione sia perché riteneva mancato lo spossessamento necessario al pegno possessorio, sia perché reputava insufficiente la descrizione del bene nella scrittura costitutiva del pegno. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1140, 1141, 1362, 2786 e 2787 c.c., sostenendo che la scrittura privata del 4 marzo 2015 prevedeva la consegna dell’impianto "a tutti gli effetti" del pegno e che la custodia del bene presso terzo non escludeva lo spossessamento, potendo il custode consentirne l’uso al debitore; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per avere il tribunale ritenuto tardiva la documentazione prodotta a fronte di un’eccezione nuova sulla insufficiente individuazione del bene; 3) violazione dell’art. 2787, comma 3, c.c., poiché la norma richiede soltanto una sufficiente indicazione della cosa data in pegno, non una descrizione analitica di tutte le sue caratteristiche.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Rovigo in diversa composizione. Ha affermato che il pegno possessorio su un bene mobile produttivo di notevoli dimensioni può essere validamente costituito mediante consegna a un custode designato dalle parti, senza necessità di trasferimento materiale del bene, e che il custode può, se ciò è pattuito, consentire al debitore l’uso del bene mediante cooperazione materiale o giuridica. Ha inoltre stabilito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se vengono introdotte eccezioni nuove dal commissario liquidatore, occorre assicurare all’opponente il pieno contraddittorio e la possibilità di produrre documenti difensivi. Infine, ha chiarito che per la validità del pegno è sufficiente un’indicazione del bene tale da renderlo riconoscibile, valutata anche in base alle caratteristiche concrete del bene e alla sua collocazione, senza richiedere una descrizione minuziosa. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
"a tutti gli effetti di cui all’art. 2784 cod. civ."
richiamato come base della disciplina del pegno convenzionale, cui le parti avevano inteso ricondurre la consegna del bene
richiede lo spossessamento effettivo del debitore e la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato, senza necessità di trasferimento fisico del bene; la cooperazione del creditore/terzo può essere anche giuridica
la prelazione presuppone che la cosa resti in possesso del creditore o del terzo designato; la scrittura deve contenere una sufficiente indicazione del credito e della cosa, non una descrizione analitica di ogni caratteristica
consente di ritenere che le parti possano disciplinare le modalità di uso della cosa data in pegno e quindi attribuire al custode il potere di consentirne l’uso al costituente
è richiamato per affermare che il possesso può essere esercitato anche per mezzo di un’altra persona, sicché la concessione in uso al debitore non esclude di per sé la permanenza del possesso in capo al terzo custode
invocato dal ricorrente per denunciare una non corretta interpretazione letterale della scrittura privata costitutiva del pegno
richiamati come norme processuali dell’opposizione allo stato passivo nel procedimento concorsuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato nel testo per la decisione in camera di consiglio
citato dal tribunale, ma la Corte precisa che il riferimento corretto è all’art. 2787, comma 3, c.c.; la norma richiede comunque una sufficiente indicazione della cosa data in pegno
richiamato dalle parti per qualificare il contratto di pegno
Massime di principio
- Nel pegno mobiliare possessorio lo spossessamento del debitore è requisito essenziale, ma esso può realizzarsi anche mediante consegna a un terzo custode designato dalle parti, senza necessità di trasferimento materiale del bene in un luogo diverso da quello in cui si trova.
- La cooperazione richiesta per impedire al costituente di disporre del bene può essere anche giuridica: il custode, se autorizzato dall’accordo delle parti, può attribuire al debitore la mera detenzione e consentirgli l’uso del bene senza che ciò elimini il possesso in capo al terzo.
- La concessione in uso al debitore di un bene produttivo dato in pegno non è incompatibile con la validità della garanzia, quando tale modalità sia prevista dall’accordo costitutivo e il bene resti nella disponibilità del custode designato.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se l’organo della procedura introduce un’eccezione nuova, il rispetto del contraddittorio impone di consentire all’opponente di articolare difese e produrre la documentazione necessaria a contrastarla.
- Ai fini della validità del pegno, la scrittura costitutiva deve contenere una sufficiente indicazione della cosa data in garanzia, valutata in concreto alla luce delle caratteristiche del bene, della sua funzione e della sua collocazione; non è richiesta una descrizione minuziosa o completa di ogni elemento identificativo.
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