Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico e contributivo di una lavoratrice che aveva prestato attività come "lettrice di scambio" presso un'università pubblica e poi, dal 28 dicembre 1994, come collaboratrice esperta linguistica. Dopo un primo giudizio e un intervento rescindente delle Sezioni Unite, la Corte di rinvio ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto a un trattamento retributivo parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito solo per il rapporto instaurato nel 1994, valorizzando però l'anzianità maturata come lettrice di scambio per gli istituti collegati all'anzianità e per la contribuzione previdenziale; ha anche condannato la lavoratrice a restituire le maggiori somme percepite in esecuzione della precedente sentenza. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato: 1) la violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe mal interpretato la sentenza rescindente e avrebbe dovuto fissare il parametro retributivo valutando direttamente qualità e quantità della prestazione ex art. 36 Cost.; 2) l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato le circostanze di causa ai fini del parametro di adeguamento; 3) la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., dell'art. 45 TFUE e dell'art. 7 del regolamento UE 492/2011, per asserita discriminazione rispetto ai lavoratori nazionali e per mancato riconoscimento della ricostruzione integrale di carriera. La Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse già individuato il parametro retributivo applicabile per il solo rapporto CEL del 1994 e avesse demandato al giudice di rinvio soltanto la valorizzazione dell'anzianità di servizio pregressa nei limiti indicati; ha inoltre escluso che la sentenza CGUE del 15 maggio 2008 imponesse una diversa soluzione, poiché essa presupponeva un rapporto di diritto privato comparabile a quello disciplinato dalla legge n. 230/1962, presupposto non sussistente per i lettori di scambio, il cui rapporto è stato qualificato come pubblicistico. È stato anche escluso il rilievo della direttiva 1999/70/CE, trattandosi di contratti anteriori al 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la correttezza della sentenza di rinvio nella parte in cui ha applicato, per il rapporto instaurato nel dicembre 1994 come CEL, il parametro del ricercatore confermato a tempo definito e ha riconosciuto il valore dell'anzianità maturata come lettore di scambio solo per gli istituti che la valorizzano. Ha inoltre escluso i vizi denunciati con riferimento alla pretesa violazione del giudicato rescindente, all'omesso esame di fatti decisivi e alla violazione del diritto dell'Unione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio; nel caso concreto il giudice di rinvio non si è discostato dal principio di diritto già fissato, ma ha correttamente applicato il parametro retributivo già individuato dalle Sezioni Unite.
art. 36 Cost.
È invocato dalla ricorrente come criterio di adeguamento della retribuzione, ma la Corte esclude che il giudice di rinvio dovesse ricalibrare autonomamente il parametro economico sulla base di qualità e quantità del lavoro prestato.
art. 117, comma 1, Cost.
Viene richiamato come parametro interposto di conformità al diritto dell'Unione, ma la Corte ritiene infondata/inammissibile la doglianza perché la questione europea era già stata risolta nel precedente giudizio rescindente.
art. 45 TFUE
La Corte esclude che la disposizione imponga, nel caso di specie, una ricostruzione integrale di carriera, poiché manca la comparabilità con un rapporto di diritto privato soggetto alla disciplina invocata.
art. 7 del regolamento UE 492/2011
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del divieto di discriminazione, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la soluzione già data, per l'assenza del presupposto di comparabilità del rapporto.
art. 24 della legge n. 62 del 1967
Costituisce la base del rapporto di lavoro dei lettori di scambio, qualificato dalla Corte come rapporto di natura pubblicistica.
art. 7 della legge n. 705 del 1985
È citato come norma di interpretazione autentica che conferma la distinzione tra lettori di scambio e lettori di lingua straniera poi divenuti collaboratori linguistici.
art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980
La Corte afferma che non è mai stato applicabile ai lettori di scambio, perché espressamente riferito a un rapporto di diritto privato.
art. 4, comma 3, della legge n. 236 del 1995
Salva gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge previgenti e consente di conservare i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, nei limiti affermati dalla sentenza rescindente.
art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, convertito in l. n. 63 del 2004
È il parametro retributivo da applicare, in via analogica, al nuovo rapporto instaurato nel 1994 come collaboratore esperto linguistico, limitatamente a tale rapporto.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
direttiva 1999/70/CE
La Corte ne esclude il rilievo, perché la controversia concerne contratti a tempo determinato anteriori al 2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza rescindente ha già individuato il parametro giuridico da applicare, il giudice di rinvio è vincolato a tale criterio e non può sostituirlo con una diversa valutazione autonoma dei fatti o con un nuovo parametro economico.
- Le censure per omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il giudice di rinvio doveva limitarsi ad applicare il principio di diritto già fissato e non residuava alcun margine per una nuova rivalutazione del merito sui punti dedotti.
- Il richiamo al divieto di discriminazione di fonte unionale presuppone la comparabilità tra il rapporto controverso e quello assunto come termine di paragone; se il rapporto ha natura giuridica diversa e non è disciplinato dal medesimo regime, il parametro comparativo non è utilizzabile.
- La valorizzazione dell'anzianità maturata in un rapporto pregresso può operare solo nei limiti stabiliti dalla norma di salvaguardia applicabile e soltanto per gli istituti contrattuali che effettivamente prendono in considerazione l'anzianità di servizio.
- La direttiva 1999/70/CE non può essere invocata per rapporti a termine esauriti prima del periodo di applicazione rilevante o comunque anteriori al 2001, se il giudizio riguarda una fattispecie temporalmente estranea al suo ambito di operatività.
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