Cassazione Civile, Ordinanza n. 25745/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico e per le relative pratiche amministrative. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che il credito fosse stato ceduto a banca e quindi non più nella titolarità dell'opposto, che il credito fosse inesigibile, e proponendo domanda riconvenzionale o, in subordine, eccezione di compensazione per un proprio controcredito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha articolato tre motivi: omesso esame della domanda riconvenzionale/compensazione e di vari documenti e risultanze istruttorie; violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per mancata pronuncia e motivazione sulla natura del rapporto e sull'asserito acconto; ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione di un documento tecnico ('Piano di sicurezza e coordinamento'). Prima della decisione, la ricorrente ha però rinunciato al ricorso con atto depositato in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Poiché il controricorrente non aveva accettato la rinuncia, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, distratte in favore del difensore antistatario del controricorrente. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione lamentando violazioni di legge e nullità della sentenza/procedimento.
invocato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia sulla domanda proposta.
invocato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito.
invocato per dedurre motivazione asseritamente mancante o apparente.
richiamato nel procedimento di definizione anticipata del giudizio e nella proposta di improcedibilità poi superata dall'opposizione e dalla rinuncia.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
consente la pronuncia sulle spese a carico del rinunciante anche in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte precisa che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio di legittimità anche senza accettazione del controricorrente, poiché non ha natura accettizia e determina comunque il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In caso di rinuncia al ricorso, la parte rinunciante resta normalmente tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, salvo specifiche circostanze che giustifichino una deroga.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso già proposti.
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