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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto con il mezzo di impugnazione errato. Nulla viene disposto sulle spese, poiché il Ministero si è limitato a depositare un atto di costituzione senza controricorso. Viene inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 94, comma 3, cod. strada; il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione e compensato le spese. La società ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace. La Corte rileva però che, per le opposizioni ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, il rito è quello del lavoro ai sensi degli artt. 204-bis cod. strada e 7 d.lgs. n. 150/2010; pertanto l'impugnazione della sentenza del Giudice di pace deve essere proposta con appello e non con ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 3, cod. strada

    Costituisce la norma sostanziale la cui violazione era stata contestata nel verbale oggetto di opposizione.

  • art. 204-bis cod. strada

    Le opposizioni ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada sono assoggettate al rito del lavoro.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2010

    Conferma che il giudizio di opposizione segue il rito del lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Impone, in presenza dei presupposti di legge, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni avverso verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, quando la controversia è regolata dal rito del lavoro, l'impugnazione della sentenza del giudice di pace va proposta con appello e non con ricorso diretto per cassazione.
  • La proposizione del mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dalla legge comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se la parte intimata si costituisce senza svolgere difese mediante controricorso, non vi è luogo a statuizione sulle spese di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e ricorrenza dei presupposti di legge, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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