Cassazione Penale, Ordinanza n. 14164/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002. Il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e contestava, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, assumendo che la convivenza familiare non potesse dirsi sussistente per effetto della detenzione protratta di uno dei componenti del nucleo. Il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che non fosse stata adeguatamente esclusa la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi manifestamente infondati; il primo perché reiterativo di argomentazioni già svolte in appello e comunque infondato in diritto, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che la convivenza familiare, ai fini dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, prescinde dalla coabitazione fisica e non è esclusa dalla detenzione di uno dei familiari, con conseguente obbligo di indicare anche il reddito dei familiari conviventi. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego della particolare tenuità del fatto sulla base della reiterazione della condotta e della conseguente gravità oggettiva del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002
Disposizione posta a fondamento della condanna confermata in appello; dal testo non emerge il contenuto specifico della norma applicata.
La causa di non punibilità è stata esclusa perché la motivazione d'appello ha valorizzato la reiterazione della condotta e la gravità oggettiva del fatto.
È stata applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già devolute in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la convivenza familiare si desume da un legame stabile e duraturo di affetti, interessi e responsabilità reciproche e non richiede necessariamente la coabitazione fisica; essa non è esclusa dalla detenzione protratta di uno dei componenti del nucleo familiare.
- Chi richiede il patrocinio a spese dello Stato deve indicare il reddito dei familiari conviventi anche se uno di essi si trovi in stato di detenzione.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è logicamente sorretto quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione della condotta quale indice della non esiguità del disvalore del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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