Cassazione Civile, Ordinanza n. 19668/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il suo appello contro una precedente decisione del Tribunale di Roma. Con due motivi denunciava, rispettivamente ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., sostenendo la nullità del giudizio di secondo grado per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. In particolare assumeva di non avere ricevuto, a partire dal 22 gennaio 2014, alcuna comunicazione relativa al procedimento, compreso lo spostamento d'ufficio dell'udienza. La Corte ha però rilevato che dalla sentenza impugnata risultava che entrambe le parti erano presenti all'udienza del 20 settembre 2020 per la precisazione delle conclusioni e che la Corte d'appello aveva dato atto che le parti avevano precisato le conclusioni in tale udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore osservando che la dedotta nullità, ove realmente esistente, risultava comunque sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva dedotto di averla eccepita all'udienza di precisazione delle conclusioni, pur potendolo fare. Inoltre ha aggiunto che la contestazione circa la presenza delle parti a quell'udienza avrebbe dovuto essere fatta valere con il mezzo della revocazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
i motivi sono stati ricondotti a violazione di legge e nullità processuale, ma ritenuti inammissibili in concreto perché la censura non superava il dato della partecipazione all'udienza e la mancata tempestiva eccezione.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la doglianza è stata respinta perché la nullità del giudizio risultava sanata o comunque non correttamente dedotta.
richiamato quale norma sul contraddittorio, ma la Corte ha escluso che la sua violazione potesse fondare l'accoglimento del ricorso nel caso concreto.
la nullità processuale deve ritenersi sanata se la parte non la eccepisce nella prima difesa utile, pur avendone la possibilità.
richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore condivisa dal Collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La nullità processuale derivante da una dedotta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa è sanata se la parte, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non la eccepisce nella prima difesa utile.
- La censura fondata sull'asserita mancata comunicazione di atti o udienze non è ammissibile quando la decisione impugnata attesti la presenza della parte all'udienza rilevante e la parte ricorrente non dimostri tempestivamente il contrario con gli strumenti processuali appropriati.
- La contestazione relativa a un fatto processuale risultante dalla sentenza, quale la partecipazione delle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può essere devoluta come semplice motivo di ricorso per cassazione se richiede la rimessione in discussione di un accertamento da far valere, se del caso, con revocazione.
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