Cassazione Penale, Sentenza n. 34743/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di espungere dal titolo relativo a una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La condanna era stata pronunciata dal Tribunale di Bolzano il 23 ottobre 2023, era divenuta irrevocabile il 19 settembre 2025 ed era riportata nell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 28 marzo 2026. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza, ritenendo che l’aggravante fosse stata contestata in modo inequivoco: l’imputazione menzionava l’«ingente quantitativo» e il superamento della soglia di 500 milligrammi; inoltre, il giudice della cognizione aveva richiamato il bilanciamento tra tale aggravante e le attenuanti generiche nel verificare la pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Con i primi due motivi di ricorso, il condannato ha sostenuto che l’aggravante non figurava nel dispositivo della sentenza irrevocabile e non era stata contestata né in fatto né mediante l’indicazione della specifica disposizione violata; ha invocato il principio di tassatività delle cause ostative alla sospensione della pena, che a suo avviso devono risultare univocamente dal titolo senza interpretazioni. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 666, comma 7, c.p.p., sostenendo che l’errore del giudice dell’esecuzione pregiudicava la possibilità di chiedere misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ribadito che il giudice dell’esecuzione deve interpretare il giudicato e ricavarne tutti gli elementi necessari, anche se non chiaramente espressi, potendo avvalersi, nei casi di dubbio, dei poteri di interpretazione e integrazione della sentenza e degli altri atti processuali, fermo il limite dell’immodificabilità del giudicato. Nel caso concreto, l’aggravante dell’ingente quantità risultava indicata in modo inequivoco nell’imputazione, sia con l’espressione «ingente quantitativo» sia con il riferimento al superamento della soglia di 500 milligrammi; la mancata menzione formale del comma 2 dell’art. 80 non imponeva quindi di espungerla. La censura relativa all’accesso alle misure alternative è stata ritenuta priva di fondamento, anche perché a esse è possibile accedere pure quando il condannato è ristretto in istituto penitenziario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Il riferimento all’aggravante della ingente quantità di stupefacente poteva inferirsi in modo inequivoco, indipendentemente dalla mancata formale indicazione del secondo comma dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che nell’imputazione tale aggravante era espressamente indicata («ingente quantitativo») oltre che attraverso il riferimento al quantitativo superiore alla soglia di 500 milligrammi.
L’aggravante può ritenersi contestata anche se il titolo non richiama formalmente il comma 2, quando il contenuto dell’imputazione la individui in modo inequivoco attraverso la descrizione dell’ingente quantità e il riferimento quantitativo pertinente.
Il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nei casi di dubbio, è tenuto ad avvalersi dei poteri d'interpretazione e d'integrazione della sentenza, di cui all'art. 666, 5 comma, cod. proc. pen. e che, a tale fine, nel rendere esplicita la portata del giudicato, deve avvalersi degli elementi non solo desumibili dalla sentenza, ma anche dagli altri atti processuali, con l'esclusivo limite di immodificabilità del giudicato.
Nel procedimento previsto dall’art. 673 c.p.p., il giudice dell’esecuzione deve chiarire la portata del giudicato ricavando gli elementi necessari dalla sentenza e dagli altri atti processuali, senza modificarne il contenuto.
Il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nei casi di dubbio, è tenuto ad avvalersi dei poteri d'interpretazione e d'integrazione della sentenza, di cui all'art. 666, 5 comma, cod. proc. pen. e che, a tale fine, nel rendere esplicita la portata del giudicato, deve avvalersi degli elementi non solo desumibili dalla sentenza, ma anche dagli altri atti processuali, con l'esclusivo limite di immodificabilità del giudicato.
In presenza di dubbi sulla portata del titolo, il giudice dell’esecuzione può e deve interpretare e integrare la sentenza anche alla luce degli altri atti processuali, restando vincolato all’immodificabilità del giudicato.
Conseguentemente è destituita di qualsiasi fondamento la censura in ordine all’asserita incidenza dell’”errore” sulla possibilità del condannato di fare richiesta di misure alternative, cui peraltro è possibile accedere anche ove il soggetto sia ristretto in Istituto di pena.
La decisione esclude che la questione dedotta comporti, nel caso concreto, una preclusione alla richiesta di misure alternative, alle quali si può accedere anche durante la detenzione in istituto.
Ha, inoltre, rilevato a conforto di tale affermazione, che il Giudice di merito, nella verifica della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva fatto espresso riferimento al bilanciamento tra la circostanza dell’”ingente quantitativo” e le circostanze attenuanti generiche.
Il richiamo del giudice della cognizione all’aggravante nel verificare la pena concordata costituisce, nel caso esaminato, un elemento ulteriore per ricostruire la portata del giudicato e la contestazione dell’aggravante.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Il riferimento all’aggravante della ingente quantità di stupefacente poteva inferirsi in modo inequivoco, indipendentemente dalla mancata formale indicazione del secondo comma dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che nell’imputazione tale aggravante era espressamente indicata («ingente quantitativo») oltre che attraverso il riferimento al quantitativo superiore alla soglia di 500 milligrammi.
La portata della contestazione dell’aggravante va verificata considerando il contenuto concreto dell’imputazione, non soltanto l’indicazione formale del comma della disposizione.
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione deve interpretare il giudicato e ricavarne tutti gli elementi necessari a decidere l’istanza, anche quando tali elementi non siano espressi in modo chiaro nella sentenza irrevocabile.
- Nel chiarire la portata del giudicato, il giudice dell’esecuzione può utilizzare sia gli elementi della sentenza sia quelli risultanti dagli altri atti processuali; il limite è l’immodificabilità del giudicato.
- La mancata indicazione formale dello specifico comma che prevede un’aggravante non ne comporta necessariamente l’espunzione dal titolo esecutivo, quando l’imputazione, letta nel suo complesso, la descriva in modo inequivoco.
- Il richiamo espresso a un’aggravante nella motivazione relativa alla verifica della pena concordata può concorrere, insieme al contenuto dell’imputazione e agli altri atti, a chiarire la portata del giudicato.
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