Cassazione Civile, Ordinanza n. 07634/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di rifacimento del manto di copertura di un fabbricato. In primo grado l'appaltatore aveva chiesto la condanna della committente al pagamento del corrispettivo pattuito; la convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento, deducendo mancata ultimazione dei lavori e danni. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per colpa dell'appaltatore e, dopo compensazione tra il credito per le opere eseguite e i controcrediti della committente, aveva condannato quest'ultima al pagamento di una somma residua. In appello, proposto da entrambe le parti, la Corte territoriale ha accolto il gravame incidentale dell'erede della committente, dichiarando la nullità del contratto di appalto perché i lavori erano stati eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo edilizio; ha inoltre riformato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto all'appaltatore il pagamento delle opere eseguite, rilevando un vizio di ultrapetizione, poiché la domanda era stata formulata come richiesta di corrispettivo e non come ripetizione ex art. 2033 c.c. L'appaltatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare la domanda in senso sostanziale, come richiesta di pagamento di una somma di denaro anche a titolo restitutorio conseguente alla nullità, senza limitarsi a escluderla per mancanza di espressa domanda di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, una volta dichiarata la nullità del contratto di appalto, è venuto meno in radice il titolo contrattuale al pagamento del corrispettivo; eventuali pretese dell'appaltatore per le opere eseguite avrebbero dovuto essere formulate in modo espresso come domande di natura indennitaria, e in particolare come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non potendosi considerare implicita nella domanda di adempimento contrattuale. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata aveva correttamente negato il pagamento in assenza di una domanda restitutoria o indennitaria, correggendo solo la motivazione nella parte in cui la Corte d'appello aveva richiamato l'art. 2033 c.c. anziché l'art. 2041 c.c.; ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione e posto le spese a carico del ricorrente, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo era fondato sulla dedotta ultrapetizione, ma la Corte ha escluso la violazione perché la pretesa dell'appaltatore, così come formulata, era di adempimento contrattuale e non di restituzione/indennizzo dopo la nullità del contratto.
È stato richiamato dalla Corte territoriale, ma la Cassazione ha precisato che non è la norma corretta per le pretese dell'appaltatore relative a opere eseguite in forza di un contratto nullo, trattandosi di ripetizione dell'indebito riferita al pagamento non dovuto di somme di denaro.
È stata indicata dalla Cassazione come la base normativa corretta per l'azione dell'appaltatore che, in presenza di nullità del contratto, voglia ottenere un ristoro per l'arricchimento senza causa conseguito dalla controparte nei limiti del vantaggio effettivo ottenuto.
La Corte ha limitato il proprio intervento alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, poiché il dispositivo di rigetto risultava comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Quando un contratto di appalto è dichiarato nullo, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito viene meno perché il titolo contrattuale è eliminato con efficacia retroattiva.
- La domanda di pagamento del prezzo dell'opera, proposta come adempimento contrattuale, non comprende automaticamente una distinta domanda di natura indennitaria o restitutoria fondata sulla nullità del contratto.
- Le eventuali pretese dell'appaltatore per le opere eseguite in forza di un contratto nullo devono essere formulate espressamente come azione di arricchimento senza causa, essendo diversa per causa petendi e petitum dalla domanda di adempimento.
- L'azione di arricchimento senza causa è proponibile solo nei limiti dell'effettivo arricchimento del committente e della corrispondente diminuzione patrimoniale dell'appaltatore.
- Se la decisione di merito è corretta nel risultato ma fondata su un riferimento normativo non esatto, la Cassazione può correggere la motivazione senza cassare la sentenza.
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