Cassazione Penale, Ordinanza n. 26807/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità, perché le doglianze si limitano a reiterare le questioni già dedotte in appello senza confutare le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato contro la decisione della Corte d'appello di Roma. I motivi lamentano: il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente; il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; l'erronea qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione rileva però che tali censure riproducono pedissequamente quelle già proposte in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
È richiamata quale attenuante non riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio.
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
È invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'attenuante di lieve entità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente assertivo e pedissequo le medesime censure già formulate in appello, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
- Il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto solo quando l'atto di impugnazione confuta le rationes decidendi della decisione gravata; la mera reiterazione delle doglianze non basta.
- La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →