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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26807/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità, perché le doglianze si limitano a reiterare le questioni già dedotte in appello senza confutare le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato contro la decisione della Corte d'appello di Roma. I motivi lamentano: il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente; il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; l'erronea qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione rileva però che tali censure riproducono pedissequamente quelle già proposte in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È richiamata quale attenuante non riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    È invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'attenuante di lieve entità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente assertivo e pedissequo le medesime censure già formulate in appello, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
  • Il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto solo quando l'atto di impugnazione confuta le rationes decidendi della decisione gravata; la mera reiterazione delle doglianze non basta.
  • La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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