Cassazione Penale, Ordinanza n. 19026/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione contro la decisione che lo ha ritenuto responsabile del porto fuori dalla propria abitazione di un coltello a lama estraibile a scatto con dispositivo di blocco lama, di lunghezza complessiva pari a 21 cm. Il ricorso non contesta la responsabilità per il reato, ma denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse motivato in modo coerente e non contraddittorio il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivi e valorizzando, in senso sfavorevole, il fatto che l'imputato fosse irregolare sul territorio italiano, privo di fissa dimora e trovato in possesso di cocaina e di una somma di denaro di cui non aveva saputo giustificare la provenienza o il possesso. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il porto di un coltello fuori dell'abitazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito non ravvisi elementi positivi e motivi in modo coerente, potendo valorizzare anche elementi negativi della personalità e della condotta dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il vizio dedotto riguarda l'inosservanza o erronea applicazione di legge e la motivazione, ma la censura deve essere specifica e non meramente assertiva.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivi e fondi la decisione su una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a deduzioni aspecifiche o assertive, ma deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne specificamente i vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Elementi relativi alla condizione personale dell'imputato e al possesso ingiustificato di sostanze o denaro possono essere valorizzati dal giudice di merito come indici negativi ai fini della valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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