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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8406/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo e del vincolo sul complesso aziendale (capitale sociale, immobili, rapporti finanziari, polizze vita) disposto in relazione a reati di reimpiego e autoriciclaggio di capitali riconducibili al "clan Moccia". Il ricorrente contestava: mancata specifica correlazione tra attività illecita e attività imprenditoriale, mera occasionalità dei rapporti con la KAM s.r.l., assenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, mancata determinazione del quantum da sottoporre ad ablazione, uso errato dell'art. 648-quater cod. pen. e applicazione illegittima della confisca per sproporzione (art. 640-bis). La difesa basava le censure su documentazione contabile e su una consulenza tecnica che, a suo dire, giustificava la crescita aziendale con causes lecite e l'assenza di apporti esterni.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per vizio di motivazione non riconducibile a violazione di legge e, nel merito, ha confermato che il Tribunale di Napoli ha adeguatamente motivato sia il carattere impeditivo del sequestro (art. 240, comma 1) volto a prevenire la reiterazione di reati analoghi, sia la finalità di assicurare la confisca "di sproporzione" (art. 240-bis). La Corte ha ritenuto convincenti gli elementi indiziari (intercettazioni, versamenti non tracciabili, incontri riservati, collegamenti con Esposito e i Moccia) che collegano flussi illeciti all'attività aziendale e ha giudicato la consulenza difensiva incapace di superare la presunzione di illiceità degli incrementi patrimoniali. Quanto al richiamo all'art. 648-quater, la Corte ha osservato che, pur non essendo pertinente per la confisca degli "strumenti", il Tribunale ha fornito una valida alternativa di inquadramento del vincolo ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen. Sono state compensate le spese a carico della parte privata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. proc. pen. (richiamato nel testo come art. 240, comma 1)

    Consente il sequestro preventivo degli strumenti o del complesso aziendale per impedire la reiterazione dei reati; nel caso è stato ritenuto legittimo il vincolo dell'intero compendio aziendale quale misura impeditiva rispetto a condotte analoghe.

  • art. 240-bis cod. proc. pen.

    Regola la confisca "di sproporzione" e presunzione di illiceità per certe categorie di reati: la Corte ha ritenuto che la ricostruzione patrimoniale degli inquirenti, non efficacemente confutata dalla consulenza difensiva, giustificava il vincolo funzionale finalizzato alla successiva confisca allargata.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella censura sulla legittimità del sequestro; la Corte ha valutato i limiti del ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo.

  • art. 648-quater cod. pen.

    La norma riguarda il "prodotto, del profitto e il prezzo del delitto" e non la confisca automatica degli "strumenti"; la Corte ha detto che il richiamo era impreciso ma ha considerato irrilevante l'errore perché esisteva una valida motivazione alternativa ai sensi dell'art. 240.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sulla frode informatica aggravata (probabilmente richiamata nel testo con riferimento alla confisca di sproporzione); la Corte ha ritenuto che i presupposti per la confisca di sproporzione fossero integrati alla luce della presunzione di illecita accumulazione non confutata dalla difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata che ha proposto il ricorso rigettato; la Corte ha applicato tale norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è consentito prevalentemente per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da equivalere a violazione di legge; censure meramente critiche sulla valutazione degli elementi probatori sono spesso inammissibili.
  • Il sequestro dell'intero compendio aziendale può essere disposto se emergono indizi concreti che l'impresa sia strumentale o gravemente inquinata da flussi illeciti: è necessario un collegamento non necessariamente formale ma sufficientemente fondato tra attività criminale e patrimonio aziendale.
  • Per contrastare un sequestro in tali ipotesi, la difesa deve fornire una ricostruzione economico-patrimoniale solida e documentata che dimostri l'adeguata provenienza lecita delle risorse che hanno determinato l'incremento patrimoniale; attestazioni generiche o rappresentazioni statiche dei flussi sono spesso insufficienti.
  • Il richiamo normativo errato (es. confondere la disciplina della confisca degli "strumenti" con quella del "prodotto" del reato) può essere superato se il provvedimento impugnato contiene comunque motivazioni alternative valide e legittime ai sensi della normativa pertinente.
  • Il periculum in mora per il sequestro può essere ravvisato sia nella necessità di impedire la reiterazione di reati sia nella esigenza di garantire l'effettività di una futura confisca; la prova dell'assenza di pericolo deve essere persuasiva.
  • In casi di rilevanti indizi di contiguità con organizzazioni criminali, la mera anzianità dell'attività imprenditoriale o l'esistenza di contratti legittimi non escludono automaticamente il sequestro: conta la dimostrazione puntuale delle fonti di finanziamento e della separazione tra attività lecita e flussi illeciti.

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